14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35761 del 18 settembre 2003
Posted at 15:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di contumacia dell’imputato, il limite processuale alla possibilità di revoca della dichiarazione di contumacia, su istanza o d’ufficio, non è più riferibile alla decisione come provvedimento, ma alla chiusura della discussione e quindi alla decisione come fase immediatamente successiva, allorché il collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]