14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43885 del 25 novembre 2008
Testo massima n. 1
L’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell’imputato a fare ingresso nell’aula d’udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa, implica che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia riscontrata all’imputato – consistita in una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti – non solo comportasse una difficoltà nella deambulazione, ma anche l’incapacità a comparire all’udienza per chi volesse esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa ].
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