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Art. 2195 — Imprenditori soggetti a registrazione

Art. 2195 — Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all’obbligo [ 2194, 2200 ] dell’iscrizione, nel registro delle imprese [ 2082, 2136, 2188, 2189, 2198, 2221, 2249, 2709 ] gli imprenditori [ 2201, 2202, 2205 ] che esercitano [ 2308, 2556, 2564, 2566:

  1. 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [ 2135 ];
  2. 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni [ 2203 ];
  3. 3) un’attività di trasporto per terra [ 1678 ], per acqua o per aria;
  4. 4) un’attività bancaria [ 1834 ] o assicurativa [ 1882, 1883 ];
  5. 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [ 1754 ].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [ 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5 ] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [ 836 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14250/2016

Lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell’art. 2545 terdecies c.c.

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Cass. civ. n. 4421/1995

La disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2195 c.c. non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l’ambito della nozione di imprenditore (di cui all’art. 2082 c.c.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5 del comma 1 del citato art. 2195 c.c., sono mere specificazioni, motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici, delle categorie generali delineate nei primi due punti.

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