Art. 1883 – Codice civile – Esercizio delle assicurazioni

L'impresa di assicurazione [2195, n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1150/1977

I contratti di. assicurazione stipulati con imprese che operino in violazione delle norme dettate dal D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (T.U. sull'esercizio delle assicurazioni private), e, quindi, in difetto od oltre i limiti dell'autorizzazione ministeriale ivi prescritta, non sono nulli od annullabili, ma solo suscettibili di risoluzione ex nunc, su formale denuncia dell'interessato. Ne consegue che, fino a quando non venga esercitato detto potere di recesso, i contratti continuano a produrre tutti i loro effetti obbligatori, nei confronti di entrambe le parti.

Cass. civ. n. 2211/1969

L'art. 1883 c.c. vieta di esercitare le assicurazioni in forma di impresa a soggetti diversi da istituti di diritto pubblico o da società per azioni, in conformità delle leggi speciali, ma non vieta a soggetti privati di stipulare un patto di natura assicurativa.