Art. 1882 – Codice civile – Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita [1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [1919].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 12981/2022

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, considerandola non meritevole di tutela, l'operatività della clausola "claims made", sul presupposto che essa non solo limitava la garanzia nei limiti della vigenza contrattuale - così escludendo gli esiti delle lungolatenze, tipici dei danni da responsabilità medica - ma affiancava detto limite ad una retroattività solo a "secondo rischio").

Cass. civ. n. 29583/2021

Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.

Cass. civ. n. 22160/2021

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile è ammissibile soltanto se il sinistro è avvenuto in un'area pubblica o in un'area privata ad essa equiparata, in quanto aperta alla circolazione di un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti su di essa, mentre l'estensione pattizia della copertura assicurativa anche ai danni causati da sinistri su aree private rileva soltanto tra le parti del contratto ed è inopponibile al danneggiato.

Cass. civ. n. 15630/2018

In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.

Cass. civ. n. 11757/2018

Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola con la quale si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la riparazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato.

Cass. civ. n. 1558/2018

Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.

Cass. civ. n. 9140/2016

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.

Cass. civ. n. 2996/2016

Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza.

Cass. civ. n. 10596/2010

L'interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall'assicurato e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore, sicché proprio la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con motivazione carente e contrastante con gli ordinari canoni ermeneutici, aveva attribuito insufficiente rilievo alla circostanza costituita dalla corrispondenza del premio corrisposto dall'assicurato per una polizza-furto al tipo di garanzia cd. "a primo rischio assoluto", che la compagnia assicuratrice aveva asserito non essere coperta dallo stipulato contratto di assicurazione contro i danni).

Cass. civ. n. 27458/2006

La causa del contratto di assicurazione privata consiste nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore e, pertanto è indubbio che il rischio stesso debba preesistere alla stipula del contratto, pena la sua nullità. Quello che, invece, deve essere successivo alla conclusione di siffatto contratto, e sempre al fine di evitare la configurabilità della sua nullità per essersi l'eventualità di un fatto sfavorevole (nel quale consiste, appunto, il rischio) già verificata, è l'evento. Peraltro, nelle assicurazioni private è consentito alle parti convenire la copertura di aggravamenti di malattie preesistenti, che, nel momento in cui si realizzano e vengono accertati, configurano l'evento protetto che legittima l'avente diritto che ne sia stato colpito all'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla polizza stipulata. (Nella specie, la S.C., alla stregua dei richiamati principi generali, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata rigettata la domanda di indennizzo proposta da un lavoratore marittimo in relazione all'operatività di una polizza assicurativa, stipulata per effetto della sua obbligatorietà prevista dal contratto collettivo per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 T.S.L. 24 luglio 1991, per ritiro di libretto di navigazione conseguente a malattia od infortunio professionale od extraprofessionale, disattendendosi la circostanza che l'evento protetto era quello riconducibile all'accertamento delle condizioni fisiche rilevanti ai fini della inidoneità alla navigazione e non quello relativo all'insorgenza della patologia di base).

Cass. civ. n. 7597/2006

L'interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone l'adeguatezza e la logicità in punto di diritto con riguardo all'interpretazione del complessivo tenore delle clausole della polizza assicurativa che copriva i rischi riconducibili all'attività professionale di un medico ginecologo, in virtù della quale era risultato, in modo chiaro ed univoco, la concreta estensione e portata del rischio assicurato da ritenersi circoscritto all'attività del suddetto medico specialista che effettuava interventi chirurgici, con esclusione anche dei danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, così ravvisandosi la mancata copertura dell'evento dannoso sostanziatosi nella trasmissione di una grave forma di talassemia alla figlia di una donna sottoposta alla pratica dell'inseminazione artificiale, a cui era stato iniettato, come scaturito dalla prova del D.N.A. e dalle indagini esperite in sede penale, liquido seminale di persona diversa dal marito).

Cass. civ. n. 1991/2005

Secondo il disposto dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all'art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso. 

Cass. civ. n. 8467/1998

Il broker, anche prima della L. 28 novembre 1984, n. 792, che ne contiene la disciplina, è un incaricato di fiducia dell'assicurando, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni ed assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e successivamente di mettere in contatto a tal fine le parti di questo, con la conseguenza che la stipula diretta da parte della società assicuratrice e l'attribuzione delle polizze dell'agenzia indicata dall'assicurato, non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo i brokers assimilabili ai produttori stabili di affari per conto dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 4612/1997

Qualora, in un contratto di assicurazione, venga inserita una clausola di cosiddetta «regolazione del premio» (in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all'assicuratore), la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, derivando, da ciò, a carico dell'assicurato che invochi la copertura assicurativa, l'onere di fornire la prova di aver adempiuto anche alla detta obbligazione e, in difetto, la sospensione della garanzia assicurativa nonché la successiva, eventuale risoluzione del contratto. Non può, ex adverso rilevare, neppure sotto il profilo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo buona fede, il mancato esercizio, da parte dell'assicuratore, della facoltà di sollecitare, all'assicurato, la trasmissione dei dati, concedendogli un ulteriore termine per tale comunicazione.

Cass. civ. n. 7300/1991

Con riguardo all'assicurazione contro i danni (nella specie, inerenti a trasporti marittimi di merci) cosiddetta in abbonamento, cioè rivolta a tutelare interessi non ancora determinati al momento della sua stipulazione e da specificarsi successivamente con una dichiarazione «di alimento» dell'assicurato, occorre distinguere a secondo che le parti abbiano convenuto l'automatica insorgenza della copertura assicurativa al verificarsi della concreta esposizione a rischio, ovvero l'abbiano subordinata ad un'ulteriore manifestazione di volontà. Nel primo caso (abbonamento obbligatorio), quella dichiarazione dell'assicurato integra una mera comunicazione di scienza, non influente sulla nascita della garanzia assicurativa, mentre nel secondo (abbonamento facoltativo) la dichiarazione medesima, nel momento in cui giunge a conoscenza dell'assicuratore, segna il sorgere del rapporto assicurativo, con riferimento all'interesse che ne costituisce l'oggetto.

Cass. civ. n. 2727/1991

Le convenzioni stipulate da associazioni o ordini professionali con compagnie di assicurazione, al fine di prestabilire le condizioni contrattuali da praticare ai propri iscritti o associati sono caratterizzate da reciproca autonomia rispetto alle pattuizioni individuali, onde è da escludere che le vicende inerenti alla convenzione stessa (nella specie, risoluzione) possano riverberare effetti sul singolo contratto assicurativo che, pur essendo a questa ispirato, detta un'autosufficiente disciplina del rapporto.

Cass. civ. n. 1225/1990

In tema di assicurazione dei crediti commerciali, qualora il rapporto si articoli in una Convenzione-quadro, la quale preveda, in relazione ad ogni nuova esposizione creditoria dell'assicurato verso terzi, una comunicazione dell'assicurato medesimo ed un'accettazione dell'assunzione del relativo rischio da parte dell'assicuratore, si configura una pluralità di contratti assicurativi, per ciascuna operazione commerciale, senza che rilevi che la suddetta comunicazione sia obbligatoria e che il premio per l'assicurazione del singolo credito vada commisurato all'ammontare complessivo di tutte le operazioni. Ne consegue che l'inadempimento dell'assicurato, in ordine al corrispettivo dovuto per la copertura di un credito, non può implicare, in difetto di specifico fatto, la liberazione o la sospensione degli impegni di garanzia dell'assicuratore inerente agli altri crediti.

Cass. civ. n. 350/1988

Le clausole aggiunte al contratto di assicurazione contenute nell'appendice della polizza non hanno una distinta autonomia avulsa dal contesto della convenzione di cui costituiscono parte integrante, cosicché il giudice del merito, ai sensi dell'art. 1363 c.c., deve tenerne conto dovendo ricostruire la comune intenzione delle parti alla stregua di tutte le pattuizioni, ancorché intervenute in momenti diversi; ed il relativo accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 4218/1985

La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l'adempimento del debito di un terzo, od assuma un'obbligazione sussidiaria per il caso della sua insolvenza (cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina, considerando che il contratto di assicurazione, ancorché sotto forma di assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l'assunzione di un'obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un'obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo.