14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4218 del 17 luglio 1985
Testo massima n. 1
La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l’adempimento del debito di un terzo, od assuma un’obbligazione sussidiaria per il caso della sua insolvenza [ cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale ], assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina, considerando che il contratto di assicurazione, ancorché sotto forma di assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l’assunzione di un’obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un’obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo.
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Testo massima n. 2
Qualora la fideiussione venga prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come contemplato dall’art. 1944 secondo comma c.c., la declaratoria di fallimento di detto debitore principale, e la conseguente impossibilità del creditore di esperire contro di lui azione esecutiva individuale sui beni indicati dal fideiussore, non implica di per sé l’esigibilità del debito del fideiussore medesimo, ove nella concreta regolamentazione di detto beneficio che rientra nella disponibilità delle parti, quell’esigibilità sia collegata ad una situazione d’impossibilità definitiva, totale o parziale, di recupero del credito nei confronti del debitore principale, e quindi in ipotesi di fallimento, alla conclusione della procedura concorsuale senza il soddisfacimento del credito stesso.
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