Art. 1881 – Codice civile – Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [438].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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