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Art. 438 — Misura degli alimenti

Art. 438 — Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti [ 445 ] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [ 440, 441 ] di chi deve somministrarli . Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [ 51, 435, 439, 446, 660, 1881 ].

Il donatario [ 437 ] non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25248/2013

Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 c.c., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.

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Cass. civ. n. 9432/1994

Al fine del riconoscimento e della quantificazione del diritto agli alimenti, nonché della ripartizione del relativo onere in presenza di più obbligati, il raffronto fra le rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, deve prescindere da vicende future, quale la probabile riscossione di crediti, le quali potranno avere influenza, al loro verificarsi, per un’eventuale revisione di dette statuizioni, ai sensi dell’art. 440 c.c.

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Cass. civ. n. 1099/1990

Poiché il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di alimenti della moglie, cui era stata addebitata la separazione, sul presupposto che la medesima, oltre a disporre di beni redditizi, era in grado, per età e salute, di svolgere attività contadina, di agevole accesso e confacente alle sue condizioni sociali ed abitudini di vita).

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Cass. civ. n. 656/1977

Ai fini del riconoscimento del diritto agli alimenti, lo stato di bisogno ben può dipendere da uno stato transitorio di malattia, purché non si tratti di un’indisposizione passeggera.

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Cass. civ. n. 1239/1975

L’attribuzione, ad uno dei coniugi, dell’assegno di cui all’art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898, quando sia disposta solo in considerazione delle condizioni economiche del coniuge stesso, non va contenuta nei limiti propri di una obbligazione alimentare, assolvendo detto assegno anche una funzione assistenziale in senso lato. Anche quando venga riconosciuto il contributo di attività e di denaro apportato dalla moglie alla conduzione della vita familiare e, di riflesso, all’acquisto, fatto dal marito, della casa ex coniugale, l’assegno che a favore della moglie venga disposto deve consistere nell’attribuzione di una somma e non può essere accolta la pretesa della concessione di continuare ad abitare la casa stessa.

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