10 Gen Art. 440 — Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve [ 438 ], l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze . Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore [ 433 ] è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3525/1968
Allorché le modalità dell’obbligazione alimentare siano state stabilite convenzionalmente, l’obbligato, che contesti la persistenza dell’obbligo, ha l’onere di provare la cessazione dello stato di bisogno dell’alimentando, ovvero il miglioramento delle condizioni economiche degli obbligati di grado anteriore.
Cass. civ. n. 1996/1967
Proposta domanda di modificazione di un assegno alimentare mentre è ancora in corso il giudizio di impugnazione contro la sentenza che lo ha inizialmente determinato, e disposta la cancellazione della causa dal ruolo per effetto della litispendenza, gli effetti della domanda giudiziale, ai fini della decorrenza del nuovo assegno, iniziano dalla data dell’atto di riassunzione della causa dopo la cessazione della litispendenza.
Cass. civ. n. 1231/1967
La possibilità che, per una causa qualsiasi, lo stato di bisogno dell’alimentando si manifesti o si aggravi da un momento all’altro, modificandosi la precedente situazione di fatto, importa, da una parte, che nell’obbligazione alimentare deve ritenersi insito il carattere di prestazione rebus sic stantibus, suscettibile, come tale, di adeguamenti e modifiche, e, dall’altra, che, nello stabilire se il diritto a tale prestazione sussista o non, e, nell’affermativa, in quale misura questa debba essere eseguita, il giudice ben può tener conto di tutti i mutamenti verificatisi rispetto alla situazione di fatto in precedenza considerata, non esclusi quelli eventualmente prodottisi nel corso del giudizio.
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