14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1996 del 27 luglio 1967
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in Massimario
Testo massima n. 1
Proposta domanda di modificazione di un assegno alimentare mentre è ancora in corso il giudizio di impugnazione contro la sentenza che lo ha inizialmente determinato, e disposta la cancellazione della causa dal ruolo per effetto della litispendenza, gli effetti della domanda giudiziale, ai fini della decorrenza del nuovo assegno, iniziano dalla data dell’atto di riassunzione della causa dopo la cessazione della litispendenza.
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