Cass. civ. n. 3525 del 25 ottobre 1968

Testo massima n. 1


Allorché le modalità dell'obbligazione alimentare siano state stabilite convenzionalmente, l'obbligato, che contesti la persistenza dell'obbligo, ha l'onere di provare la cessazione dello stato di bisogno dell'alimentando, ovvero il miglioramento delle condizioni economiche degli obbligati di grado anteriore.

Testo massima n. 2


Le obbligazioni alimentari da negozio giuridico si sottraggono ai principi sulla decorrenza fissati dall'art. 445 c.c.

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