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Art. 660 — Legato di alimenti

Art. 660 — Legato di alimenti

Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [ 670 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6772/2012

Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l’art. 660 c.c. stabilisce che tale legato “comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”, e l’art. 438 c.c. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al “bisogno” di quest’ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti.

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Cass. civ. n. 6727/1987

Perché possa parlarsi di legato alimentare, come tale subordinato, per l’an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall’art. 660 c.c. all’art. 438 dello stesso codice, è necessario che esso abbia ad oggetto la sola somministrazione degli alimenti, cioè di quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario, nel qual caso il corrispondente diritto di quest’ultimo, oltre ad essere non cedibile e non compensabile, è anche insuscettibile di rinunzie o transazioni, giusta il disposto dell’art. 447 c.c. Qualora, invece, il legato comprenda la più ampia ed estesa prestazione del mantenimento, si è fuori di detta ipotesi ed il diritto del legatario può ben formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito con quello ad una semplice prestazione periodica di danaro in misura non variabile né in rapporto ad eventuali mutamenti delle condizioni delle parti, né in rapporto all’eventuale sopravvenire di fenomeni inflazionistici o deflazionistici, e perciò assoggettata al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie.

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