10 Gen Art. 659 — Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6246/2014
La regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Ne deriva che, affermata l’applicabilità, con riferimento a una determinata fattispecie, del termine di prescrizione quinquennale, la relativa statuizione, ove non impugnata, deve ritenersi coperta da giudicato.
Cass. civ. n. 706/1990
Ai fini della configurabilità, alla stregua di una lettura a contrario dell’art. 659 c.c., del legato di debito, fatto cioè al creditore dal testatore ad estinzione totale o parziale di un proprio debito, è sufficiente la menzione implicita di tale debito, cioè la sussistenza dell’intento del testatore, desumibile dall’interpretazione delle espressioni adoperate, di adempiere con il legato la propria obbligazione, ancorché il testatore medesimo non abbia piena conoscenza del valore del suo debito e del legato, attenendo tale comparazione al momento della verifica della avvenuta estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione del de cuius, il cui importo, ove relativo a prestazioni di lavoro subordinato (nella specie, domestico), deve essere determinato tenendo conto, ai sensi dell’art. 429, terzo comma, c.p.c., anche della svalutazione monetaria verificatasi dalla data di maturazione del legato, coincidente con quello della morte del testatore.
Cass. civ. n. 2306/1985
Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell’art. 659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, uris tantumi e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata.
[adrotate group=”7″]