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Art. 658 — Legato di credito o di liberazione da debito

Art. 658 — Legato di credito o di liberazione da debito

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore [ 1237, 1262 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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