10 Gen Art. 658 — Legato di credito o di liberazione da debito
Posted at 20:37h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati > Sezione III – Dei legati
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore [ 1237, 1262 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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