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Art. 1237 — Restituzione volontaria del titolo

Art. 1237 — Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4729/1997

L’avvenuta volontaria restituzione del titolo di credito da parte del creditore al debitore, al di là della specifica rilevanza che essa assume a norma dell’art. 1237 c.c. nell’ambito della disciplina dell’istituto della remissione quale modo di estinzione dell’obbligazione, costituisce fonte di una presunzione iuris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto (e che il possesso dei titolo da parte del debitore è spiegabile altrimenti).

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Cass. civ. n. 4014/1995

Le ricevute bancarie costituiscono non il titolo originario del credito, ma solo una modalità del rapporto tra la banca ed il creditore per la riscossione del credito verso terzi ed assumono la natura di quietanza solo dopo che la banca abbia in esse attestato l’avvenuto pagamento del debito. Ne consegue che la consegna di ricevute insolute
da parte del creditore al debitore non può essere apprezzata ex art. 1237, comma l, c.c. come prova della liberazione del debitore stesso.

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Cass. civ. n. 7503/1986

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito implica presunzione dell’avvenuto pagamento, a norma dell’art. 1237 cod. civ., ove il creditore non deduca e dimostri il ricollegarsi di detto possesso a diversa causale.

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Cass. civ. n. 3633/1969

L’art. 1237 c.c., secondo il quale, alla restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore, deve essere attribuito valore liberatorio a favore di quest’ultimo, sebbene collocato fra le norme che trattano della remissione, stabilisce altresì una presunzione assoluta di pagamento, in quanto, nella pratica comune, al pagamento, che è il mezzo ordinario di estinzione del debito, si accompagna, normalmente, la restituzione dell’originale titolo del credito.

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