Cass. civ. n. 3633 del 7 novembre 1969

Testo massima n. 1


L'art. 1237 c.c., secondo il quale, alla restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore, deve essere attribuito valore liberatorio a favore di quest'ultimo, sebbene collocato fra le norme che trattano della remissione, stabilisce altresì una presunzione assoluta di pagamento, in quanto, nella pratica comune, al pagamento, che è il mezzo ordinario di estinzione del debito, si accompagna, normalmente, la restituzione dell'originale titolo del credito.

Normativa correlata