10 Gen Art. 661 — Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8284/1999
Nella successione testamentaria, il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell’eredità, mentre il sublegato si configura quando onerato di esso è un legatario e onorato è un terzo o un erede.
Cass. civ. n. 1834/1973
La pluralità di eredi non costituisce un presupposto necessario del prelegato, il quale è perciò configurabile anche nell’ipotesi di erede unico.
Cass. civ. n. 2006/1967
Il prelegato è un legato disposto a favore dell’erede e a carico di tutta l’eredità. Ai sensi dell’art. 661 c.c. esso ha, carattere di legato per l’intero ammontare e cioè anche per la quota che graverebbe sull’onorato quale erede. Il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all’azione di riduzione dei legittimari.
[adrotate group=”7″]