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Art. 461 — Opposizione

Art. 461 — Opposizione

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto [ 173, 461 4], l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato [ 453458 ] ovvero il giudizio abbreviato [ 438443 ] o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termineo da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione[ 650, 660, 661, 662 ].

6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione [ 606 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 13295/2018

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l’imputato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto, né può applicarsi la previsione dell’art. 541 cod.proc.pen. che subordina la condanna dell’imputato alla refusione delle spese all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile.

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Cass. pen. n. 7693/2018

In tema di decreto penale, l’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la legittimazione del difensore “eventualmente nominato” a proporre l’opposizione al decreto penale, deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d’ufficio.

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Cass. pen. n. 58015/2017

Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l’inammissibilità della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione a decreto penale. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in un caso in cui la procura speciale non indicava, tra i riti alternativi per i quali il difensore era abilitato a proporre l’opposizione, quello disciplinato dall’art. 464-bis cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 20357/2017

L’opposizione a decreto penale di condanna non richiede formule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti inequivocabilmente espresso l’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale. [In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza del Gip che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna perché non era stata proposta tempestivamente la richiesta di rito alternativo].

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Cass. pen. n. 23324/2016

Integra un’ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., lo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell’interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività. [In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna che il ricorrente aveva proposto invocando l’esistenza di una patologia curata con una terapia che cagionava sbalzi di umore e forte stato emotivo ma non obnubilamento delle capacità di comprensione del contenuto degli atti e di determinarsi ad eventuali decisioni da prendere].

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Cass. pen. n. 53663/2014

Il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione a decreto penale di condanna, è affetto da inammissibilità originaria, che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato [nella specie, remissione della querela] intervenuta successivamente all’irrevocabilità del provvedimento di condanna.

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Cass. pen. n. 18855/2014

La mancata indicazione, nell’atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall’art. 461 cod. proc. pen. non ne determina l’inammissibilità, atteso che l’atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 hanno carattere indicativo ed ammettono equipollenti idonei a consentire l’individuazione certa del provvedimento opposto. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l’opposizione in cui erano stati indicati il giudice che aveva emesso il decreto, il numero del procedimento penale e il numero del decreto].

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Cass. pen. n. 45556/2013

Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell’opposizione prevista dall’art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l’opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico.

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Cass. pen. n. 46164/2008

Il difensore d’ufficio dell’imputato è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna, atteso che alcuna norma impone che il medesimo sia munito di procura speciale per procedere all’impugnazione in questione e che non è altrimenti spiegabile l’obbligo previsto dalla legge processuale di notificare anche allo stesso difensore il decreto penale.

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Cass. pen. n. 41869/2008

L’opposizione a decreto penale è inammissibile là dove l’opponente, che abbia contestualmente richiesto l’applicazione della pena, non provveda a notificare al P.M. la richiesta e il decreto del G.i.p. che fissa il termine entro il quale lo stesso P.M. deve esprimere il proprio consenso.

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Cass. pen. n. 1799/2008

Il difensore di ufficio dell’imputato è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna.

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Cass. pen. n. 4445/2006

La competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l’opposizione al decreto penale di condanna spetta al Giudice per le indagini preliminari e non al Giudice del dibattimento.

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Cass. pen. n. 42682/2003

Il difensore «eventualmente nominato» che, ai sensi dell’art. 461, comma 1, c.p.p., è legittimato a proporre opposizione al decreto penale può essere solo quello nominato di fiducia dall’imputato e non quello d’ufficio. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 19312/2003

Nel procedimento per decreto penale, l’interesse all’impugnazione si atteggia come interesse all’instaurazione di un giudizio e non necessariamente all’emissione di un provvedimento più favorevole, non operando il divieto di reformatio in peius, sicché una volta proposta opposizione e contestuale richiesta di patteggiamento con determinazione della pena nella stessa misura di cui al decreto ma senza la sospensione della pena, il giudice deve fissare il giudizio ai sensi dell’art. 464, comma 1 c.p.p. e non può dichiarare direttamente esecutivo il decreto.

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Cass. pen. n. 18085/2003

È ammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna allorché l’opponente chieda, ex art. 444 c.p.p., l’applicazione della pena indicando una sanzione più grave rispetto a quella irrogata con il decreto, in quanto l’interesse concreto del soggetto che propone l’impugnazione deve essere commisurato al complesso delle conseguenze ritenute più vantaggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione e non solo alla valutazione dell’entità della pena inflitta o dell’esistenza di altri benefici già concessi con il decreto. Tali vantaggi sussistono nell’ipotesi di procedimento ex art. 444 c.p.p. il quale, concludendosi con sentenza di applicazione della pena sull’accordo delle parti, non contiene un giudizio di colpevolezza o una pronuncia di condanna, oltre a fare conseguire all’imputato gli effetti di cui all’art. 445 c.p.p., sicché deve ravvisarsi l’interesse dell’opponente ad ottenere tale diversa pronuncia.

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Cass. pen. n. 10621/2003

L’opposizione a decreto penale di condanna, essendo una forma di impugnazione, anche se speciale, è soggetta alla disciplina e ai principi generali per esse previste, compreso, quindi, il disposto del terzo comma dell’art. 585 c.p.p., suscettibile di applicazione nel caso in esame a seguito del combinato disposto degli artt. 460 [novellato dall’art. 20 della legge 20 marzo 2001, n. 60] e 461 c.p.p.

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Cass. pen. n. 9914/2003

L’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta oltre che nella cancelleria del Gip che ha emesso il decreto anche in quella dell’ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine opponente di cui al comma 1 dell’art. 461 c.p.p. si intende designare la parte in senso processuale, e pertanto non solo l’imputato ma anche il suo difensore.

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Cass. pen. n. 39179/2001

La mancata indicazione, nell’atto di opposizione a decreto penale di tutti gli elementi previsti dall’art. 461 c.p.p. non ne determina la inammissibilità, atteso che l’atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 c.p.p. hanno carattere indicativo ed ammettono equipollenti che consentano l’individuazione certa del provvedimento opposto.

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Cass. pen. n. 34431/2001

Il pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna non costituisce rinuncia alla opposizione, atteso che, stante la inquadrabilità della opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta con atto formale – nelle forme di cui all’art. 589 c.p.p. – che non ammette equipollenti, e pertanto non può essere tacita.

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Cass. pen. n. 2029/1999

L’opposizione a decreto penale di condanna è una impugnazione alla quale sono applicabili le relative regole generali: conseguentemente, se l’opposizione è proposta a mezzo telegramma, la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell’art. 583, terzo comma, c.p.p., con onere dell’opponente di fare riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell’autenticazione fatta sull’originale.

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Cass. pen. n. 2119/1999

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale solo ove con detto decreto sia stata affermata la sua responsabilità giacché, in tanto egli può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta all’imputato, nel caso di insolvenza di quest’ultimo, in quanto nei suoi confronti vi sia una specifica statuizione di condanna. Ne consegue che allorché manchi tale statuizione il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto penale.

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Cass. pen. n. 2737/1998

L’opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa deve ritenersi applicabile la disciplina generale delle impugnazioni. Pertanto le cause di inammissibilità espressamente previste dall’art. 461, comma quarto, c.p.p. non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall’art. 591 c.p.p. per le impugnazioni in generale. [Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l’opposizione indirizzata alla procura della Repubblica presso la pretura osservando che la segreteria di tale ufficio è distinta dalla cancelleria del giudice presso cui essa è costituita].

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Cass. pen. n. 4220/1997

A norma dell’art. 461 c.p.p., la dichiarazione di opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione degli estremi del decreto penale opposto, della data e del giudice che lo ha emesso, o comunque gli elementi necessari per una individuazione certa del provvedimento impugnato: a differenza di quanto è esplicitamente richiesto a pena di inammissibilità [art. 591 c.p.p.] dall’art. 581 c.p.p. per gli altri mezzi di impugnazione, non è invece richiesta l’enunciazione dei motivi, né quella dei capi o punti impugnati della decisione o quella delle richieste specifiche. Ne deriva che fra i requisiti di ammissibilità dell’opposizione il codice di rito vigente – a differenza di quanto disponeva il codice previgente con l’art. 509 – non comprende più l’indicazione dei motivi]. [La S.C. ha osservato che il codice vigente ammette l’opposizione anche priva di motivi specifici, giacché il giudizio che ne consegue si estende a tutto l’oggetto investito dal decreto penale disposto e non è delimitato dai motivi eventualmente indicati].

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Cass. pen. n. 1372/1997

L’atto di opposizione a decreto penale di condanna non è a forma vincolata, sicché l’indicazione in esso di tutti gli elementi previsti dall’art. 461 c.p.p. [estremi del decreto impugnato, data, giudice che lo ha emesso] non è richiesta a pena di inammissibilità, perché i detti elementi non sono requisiti formali ineliminabili dell’atto, ma hanno carattere indicativo ed equipollente, nel senso che debbono consentire, globalmente o alternativamente, l’individuazione certa del provvedimento opposto. La ratio della norma va, invero, individuata nella rapidità della procedura e nella connessa esigenza di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto, nella previsione di un ampio ricorso a tale strumento deflativo del dibattimento, senza che il legislatore abbia inteso porre alcuna indicazione avente carattere di tassatività. Pertanto, deve essere ritenuta ammissibile la opposizione recante il numero di ruolo generale del procedimento ed il numero del decreto nonché la data della sua notificazione all’opponente, essendo consentita in base agli stessi l’identificazione certa ed immediata dell’atto.

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Cass. pen. n. 667/1997

La richiesta con la quale il soggetto eccepisce la incolpevole ignoranza dell’emissione di un decreto penale nei propri confronti, divenuto esecutivo per mancata opposizione, deve qualificarsi quale opposizione tardiva e non quale incidente di esecuzione e deve perciò essere esaminata, de plano, dallo stesso giudice che ha emesso il decreto e non dal giudice dell’esecuzione nelle forme previste dall’art. 666 c.p.p.

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Cass. pen. n. 6290/1996

Il giudizio immediato su richiesta dell’imputato, che rinuncia all’udienza preliminare, oppure quello disposto in seguito ad opposizione a decreto penale ex artt. 461 e 464 c.p.p. non necessitano di particolari condizioni a differenza di quello richiesto dal P.M. in base all’art. 453 c.p.p. [Nella specie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo con il quale il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omesso interrogatorio dell’imputato, sicché non poteva essere instaurato il giudizio immediato in seguito all’opposizione a decreto penale].

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Cass. pen. n. 1623/1995

L’art. 96 c.p.p. non richiede l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata. Tale regola, che ha portata generale, non è derogata dall’art. 461, primo comma c.p.p. Conseguentemente, non necessita di autenticazione la firma dell’imputato che nomina il difensore ai fini della proposizione dell’opposizione a decreto penale di condanna. [Fattispecie nella quale il Gip della pretura aveva respinto l’opposizione al decreto proposta dal difensore, ritenendo invalida la relativa nomina per la carenza di autenticazione della firma dell’imputato].

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Cass. pen. n. 399/1995

L’opposizione a decreto penale di condanna è un’impugnazione, alla quale sono applicabili le relative norme generali. Conseguentemente, se l’opposizione è proposta a mezzo di telegramma, la sottoscrizione dev’essere autenticata ai sensi dell’art. 583, comma 3, c.p.p., con onere dell’opponente di far riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell’autenticazione fatta sull’originale.

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Cass. pen. n. 3009/1994

Il difensore dell’imputato, pur essendo autonomamente legittimato all’opposizione a decreto penale di condanna in virtù dell’art. 461, comma 1, c.p.p., non è legittimato a richiedere il giudizio abbreviato. Ciò perché le norme riguardanti la detta opposizione non apportano alcuna deroga alla regola stabilita dall’art. 438, comma 3, c.p.p., secondo la quale la scelta del procedimento speciale da parte dell’imputato dev’essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

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Cass. pen. n. 1764/1994

Poiché l’opposizione a decreto penale di condanna s’inquadra nella categoria dei mezzi di impugnazione ordinaria, in applicazione della disciplina delle impugnazioni, che all’art. 582 comma primo, c.p.p., riconosce all’imputato la possibilità di presentare l’atto a mezzo di incaricato, deve ritenersi validamente proposta l’opposizione sottoscritta dall’imputato che sia stata depositata in cancelleria da persona la cui identificazione faccia presumere di essere stata all’uopo autorizzata. [Nella fattispecie era stata dichiarata dal Gip l’inammissibilità dell’opposizione perché presentata dal marito dell’imputata, e non da questa o da un suo procuratore speciale].

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Cass. pen. n. 762/1994

La previsione, di cui all’art. 461 c.p.p., dell’oralità dell’atto di opposizione, da presentare personalmente mediante dichiarazione in cancelleria, non esclude affatto l’applicabilità di tutte le regole, vigenti in tema di impugnazioni, tra le quali in senso ampio — pur se con caratteristiche diverse rispetto a quelle ordinarie — rientra anche la presentazione a mezzo posta. Ne deriva che l’opposizione può essere proposta con le forme di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. e quindi essere spedita a mezzo di raccomandata ovvero prodotta da un incaricato. In tale ultima ipotesi l’identificazione del presentatore dà sufficienti garanzie sulla provenienza del documento da parte del suo sottoscrittore.

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Cass. pen. n. 318/1994

La ratio della disposizione dell’art. 461, secondo comma, c.p.p., che prescrive, a pena di inammissibilità, che la dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna, deve contenere gli estremi e la data del decreto stesso, oltre all’indicazione del giudice che lo ha emesso, va individuata nella rapidità della procedura e nella connessa esigenza di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto, nella previsione di un ampio ricorso a tale strumento deflattivo del dibattimento. Siffatta prescrizione, peraltro, non ha carattere tassativo, sicché l’omissione o l’incompletezza della data determina l’inammissibilità solo ove comporti incertezza sulla identificazione del decreto opposto. [Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità, poiché il decreto opposto era identificabile, pur in mancanza della relativa data, grazie al numero, nonché all’entità della pena irrogata ed alla violazione attribuita all’imputato].

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Cass. pen. n. 1496/1993

In tema di decreto penale di condanna, il termine per la presentazione dell’opposizione — nel caso di più condannati — decorre dalla notifica al singolo interessato e non dalla data dell’ultima notificazione ad altro coimputato.

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Cass. pen. n. 430/1992

La rinuncia all’opposizione a decreto penale è atto formale che non ammette equipollenti; pertanto, non solo deve essere espressa con particolari forme, ma anche non può, in ogni caso, essere tacita. Infatti, posto che, l’opposizione a decreto penale deve inquadrarsi nel più generale istituto delle impugnazioni, tanto più che nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la previsione della esecutività del decreto penale conseguente alla mancata comparizione dell’opponente, è evidente che la rinuncia all’opposizione in tanto produce effetti in quanto siano osservate le formalità di cui all’art. 589 c.p.p., il quale fa rinvio agli artt. 581, 582 e 583 stesso codice. [Nella fattispecie la S.C. ha annullato l’ordinanza del Gip che aveva rigettato l’opposizione a decreto penale sotto il riflesso che, avendo l’imputato provveduto al pagamento delle spese di giustizia, tale comportamento doveva essere inteso come un’implicita rinuncia all’opposizione].

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