Cass. pen. n. 34431 del 22 settembre 2001
Testo massima n. 1
Il pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna non costituisce rinuncia alla opposizione, atteso che, stante la inquadrabilità della opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta con atto formale - nelle forme di cui all'art. 589 c.p.p. - che non ammette equipollenti, e pertanto non può essere tacita.