14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2029 del 26 agosto 1999
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’opposizione a decreto penale di condanna è una impugnazione alla quale sono applicabili le relative regole generali: conseguentemente, se l’opposizione è proposta a mezzo telegramma, la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell’art. 583, terzo comma, c.p.p., con onere dell’opponente di fare riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell’autenticazione fatta sull’originale.
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