Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 762 del 3 maggio 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 762 del 3 maggio 1994

Testo massima n. 1

La previsione, di cui all’art. 461 c.p.p., dell’oralità dell’atto di opposizione, da presentare personalmente mediante dichiarazione in cancelleria, non esclude affatto l’applicabilità di tutte le regole, vigenti in tema di impugnazioni, tra le quali in senso ampio — pur se con caratteristiche diverse rispetto a quelle ordinarie — rientra anche la presentazione a mezzo posta. Ne deriva che l’opposizione può essere proposta con le forme di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. e quindi essere spedita a mezzo di raccomandata ovvero prodotta da un incaricato. In tale ultima ipotesi l’identificazione del presentatore dà sufficienti garanzie sulla provenienza del documento da parte del suo sottoscrittore.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze