14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 762 del 3 maggio 1994
Testo massima n. 1
La previsione, di cui all’art. 461 c.p.p., dell’oralità dell’atto di opposizione, da presentare personalmente mediante dichiarazione in cancelleria, non esclude affatto l’applicabilità di tutte le regole, vigenti in tema di impugnazioni, tra le quali in senso ampio — pur se con caratteristiche diverse rispetto a quelle ordinarie — rientra anche la presentazione a mezzo posta. Ne deriva che l’opposizione può essere proposta con le forme di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. e quindi essere spedita a mezzo di raccomandata ovvero prodotta da un incaricato. In tale ultima ipotesi l’identificazione del presentatore dà sufficienti garanzie sulla provenienza del documento da parte del suo sottoscrittore.
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