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Art. 460 — Requisiti del decreto di condanna

Art. 460 — Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene :

  1. a] le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 196, 197 c.p.];
  2. b] l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
  3. c] la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale [ 546 1 lett. e];
  4. d] il dispositivo;
  5. e] l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto [ 173, 461 4] e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato [ 453458 ] ovvero il giudizio abbreviato [ 438443 ] o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ;
  6. f] l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
  7. g] l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore [ 96 ] ;
  8. h] la data e la sottoscrizione del giudice [ 110111 ] e dell’ausiliario [ 126 ] che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena [e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati] . Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero .

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena .

  1. a] le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 196, 197 c.p.];
  2. b] l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
  3. c] la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale [ 546 1 lett. e];
  4. d] il dispositivo;
  5. e] l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto [ 173, 461 4] e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato [ 453458 ] ovvero il giudizio abbreviato [ 438443 ] o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ;
  6. f] l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
  7. g] l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore [ 96 ] ;
  8. h] la data e la sottoscrizione del giudice [ 110111 ] e dell’ausiliario [ 126 ] che lo assiste.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 34500/2018

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell’impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell’imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.

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Cass. pen. n. 5096/2018

L’impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell’elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell’impossibilitàdi notificare il decreto a seguito dell’irreperibilitàdell’interessato, nella quale l’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l’obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

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Cass. pen. n. 2368/2018

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell’impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell’imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 460, comma 4, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.

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Cass. pen. n. 30825/2017

L’impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell’impossibilità di notificare il decreto a seguito dell’irreperibilità dell’interessato, nella quale l’art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l’obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

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Cass. pen. n. 21897/2017

In tema di procedimento per decreto, l’omesso avviso della facoltà per l’imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall’art. 460, comma primo, lett. e] cod. proc. pen. [come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016], comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. [Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l’eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale].

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Cass. pen. n. 9817/2015

La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti. [In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l’ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell’assistente giudiziario].

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Cass. pen. n. 9212/2012

In tema di decreto penale di condanna, l’omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione e quest’ultima non è soggetta all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 c.p.p..

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Cass. pen. n. 7022/2012

L’irreperibilità prevista dall’art. 460, comma quarto, c.p.p., che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l’adozione della formale procedura dichiarativa di cui all’art. 159 c.p.p., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento.

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Cass. pen. n. 11358/2008

Il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero, purché al momento della presentazione dell’impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall’imputato. [Fattispecie in tema di ricorso presentato per l’omessa applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente].

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Cass. pen. n. 6458/2008

La revoca del decreto penale adottata al di fuori del caso in cui sia impossibile la sua notificazione per irreperibilità dell’imputato è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione, atteso che tale revoca è consentita solo nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione per la suddetta ragione. [Nella specie la revoca del decreto penale era stata adottata per mancato ritiro dell’atto, notificato a mezzo posta, da parte dell’imputato].

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Cass. pen. n. 21821/2004

L’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ed è sanata dalla presentazione dell’opposizione poichè, avendo l’atto conseguito lo scopo cui era diretto, viene meno l’interesse dell’imputato all’osservanza della disposizione violata.

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Cass. pen. n. 16002/2004

Anche dopo la modifica dell’art. 460 c.p.p. ad opera dell’art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., poiché nella fase dell’emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore.

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Cass. pen. n. 5849/2004

Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore d’ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia. L’eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore d’ufficio nominato in occasione dell’emissione del decreto, comporta una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett. c] e 179 c.p.p. ed impedisce che il decreto divenga esecutivo. [Nella specie la Corte ha ritenuto utilmente esercitata l’opposizione al decreto penale da parte del difensore di fiducia successivamente nominato, sebbene non effettuata nei termini di cui all’art. 461 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 9898/2003

L’art. 460, comma 5 c.p.p., nel testo introdotto dall’art. 37 comma 2, lett. b], della L. 16 dicembre 1999, n. 479 — in base al quale nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo il reato è estinto se, entro i termini previsti, l’imputato non commette altri reati — deve essere considerata “norma sostanziale”, in quanto ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato, con la conseguenza dell’applicabilità del principio del favor rei, posto dall’art. 2, comma 3 c.p., in materia di successione di leggi penali nel tempo, anziché del principio tempus regit actum stabilito per la disciplina processuale.

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Cass. pen. n. 4401/2000

Interrompe la permanenza del reato il decreto penale di condanna, dal momento della notifica all’imputato, indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione e comparizione all’udienza di questi, il decreto penale sia stato revocato.

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Cass. pen. n. 3577/2000

Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, dispone la restituzione degli atti al P.M., assimilando tale situazione a quella della irreperibilità, non può qualificarsi «abnorme» in quanto la restituzione è prevista dall’art. 459, comma 3, c.p.p. [in caso di mancato accoglimento della richiesta del P.M.] e dell’art. 460, comma 4, [in caso di irreperibilità del destinatario], ma al più come illegittimo e comunque non imputabile. [La Corte ha osservato che l’assimilabilità della situazione determinata dall’impossibilità della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilità, si risolve in una maggior tutela dell’imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna].

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Cass. pen. n. 8547/1999

Ai fini dell’emissione del decreto penale non è previsto che l’imputato debba essere preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all’art. 555 c.p.p., che attiene all’ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all’art. 460 c.p.p., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all’art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell’opposizione a decreto penale: in tale caso l’imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa.

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Cass. pen. n. 4624/1993

La nullità del decreto penale, concernente il difetto di motivazione, è sanata con l’opposizione e l’introduzione dell’ordinario giudizio di cognizione, poiché in tal caso si determina la revoca del provvedimento de quo.

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