14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30825 del 21 giugno 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell’impossibilità di notificare il decreto a seguito dell’irreperibilità dell’interessato, nella quale l’art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l’obbligo di revocare il provvedimento di condanna.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]