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Art. 111 — Data degli atti

Art. 111 — Data degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto . L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta [ 386, 391; 59 disp. att.].

2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi [ 181 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 9734/2017

Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell’atto dispositivo.

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Cass. pen. n. 42520/2002

Il momento dell’emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell’atto processuale.

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Cass. pen. n. 28733/2001

In tema di ordinanza cautelare, non sussiste alcuna nullità allorquando sia indicato come luogo di adozione del provvedimento, rientrante nel concetto di data ai sensi dell’art. 111 c.p.p., una città diversa dalla sede del giudice ma pur sempre rientrante nella circoscrizione giudiziaria cui il magistrato sia addetto. [Applicando il principio la Corte ha ritenuto perfettamente integrato il requisito della data con l’indicazione di Treviso quale luogo di emissione del provvedimento, trattandosi di ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia che aveva agito con competenza distrettuale ai sensi dell’art. 328 comma 1 bis c.p.p.].

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Cass. pen. n. 2817/1994

Non è causa di nullità della decisione la mancanza di data allorché questa si possa ricavare dagli atti. [Nella specie, relativa a provvedimento emesso in executivis a norma dell’art. 666 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto che dal verbale di udienza camerale, tenutasi il 22 febbraio 1994, si doveva presumere che la decisione del giudice di merito, riservata in quella data, fosse avvenuta lo stesso giorno].

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Cass. pen. n. 1121/1992

In tema di notifica di decreto penale di condanna la nullità per difetto [per mancanza totale, incompletezza o errore] dell’indicazione della data della consegna nella copia notificata all’interessato sussiste solo nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi, secondo quanto previsto dall’art. 111 c.p.p. Nell’ipotesi in cui la notifica sia avvenuta nelle forme previste dall’art. 156, settimo comma, c.p.p., detti elementi, atteso il disposto del secondo comma dell’art. 168 stesso codice, debbono ritenersi essere solo quelli contenuti nella relazione scritta all’esterno del plico ovvero negli atti, trovantisi all’interno di questo, in quanto destinati a pervenire – con la relazione – all’interessato. [Fattispecie in cui nella relazione di notifica apposta sulla copia del decreto figurava la data del 20 gennaio, mentre il precetto steso pedissequamente al decreto recava la data del 26 gennaio dello stesso anno e la relazione restituita all’ufficio giudiziario quella del successivo 20 febbraio; la Cassazione ha sostenuto che non era possibile sulla base di tali elementi ricostruire con certezza la data dell’atto ex art. 111, secondo comma, c.p.p. e ha ritenuto la nullità della notificazione].

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