Art. 181 – Codice di procedura penale – Nullità relative
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari [326-415] e quelli compiuti nell'incidente probatorio [392] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare [416] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [429] ovvero gli atti preliminari al dibattimento [465-469] devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [425], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29344/2024
In tema di reati paesaggistici, edilizi e sismici, è soggetta al rilascio di permesso di costruire e non alla presentazione della SCIA la realizzazione, su aree interessate da un piano paesaggistico già adottato ma non ancora approvato, di lavori edili contrastanti con le previste misure di salvaguardia, posto che la "ratio" delle stesse risiede nella necessità di anticipare la tutela a un momento antecedente la definitiva adozione del piano medesimo, così precludendo qualsivoglia intervento che vi si ponga in contrasto.
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 24056/2024
In tema di patteggiamento, il giudice, ove l'accordo sulla pena afferisca a un reato paesaggistico per il quale sia previsto, ex art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, è tenuto ad impartirlo anche nel caso in cui esso non abbia formato oggetto di accordo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che, come tale, non rientra nello spettro applicativo di cui all'art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita alla confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere che l'una non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo e che le altre non siano applicate o lo siano per una durata determinata.
Cass. civ. n. 23866/2024
Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).
Cass. civ. n. 18037/2024
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.
Cass. civ. n. 17091/2024
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Cass. civ. n. 16456/2024
In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).
Cass. civ. n. 14810/2024
La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.
Cass. civ. n. 12007/2024
I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
Cass. civ. n. 5282/2024
In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
Cass. civ. n. 4004/2024
In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.
Cass. civ. n. 2384/2024
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. citato, di "tensostrutture" adibite ad uso abitativo e destinante ad un utilizzo perdurante nel tempo, su area sottoposta a vincolo paesaggistico, non rientrando tale intervento nel novero di quelli di "edilizia libera".
Cass. civ. n. 50766/2023
In tema di reati paesaggistici, le installazioni esterne di cui al punto A.17 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, realizzate in area vincolata non necessitano di autorizzazione paesaggistica nel caso in cui siano poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero e risultino, inoltre, di ridotto impatto sul bene oggetto di tutela per caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, oltre che per l'assenza di muratura e di stabile collegamento al suolo.
Cass. civ. n. 50500/2023
La realizzazione, in forza di un titolo abilitativo privo del parere espresso dalla autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico, di interventi edilizi in zona sottoposta a tale vincolo non integra il reato paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma quello edilizio previsto dall'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto la mancanza del menzionato parere vizia il procedimento amministrativo e rende illegittimo il titolo autorizzativo rilasciato.
Cass. civ. n. 50320/2023
In tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di "prime cure", posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l'istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l'appello reale.
Cass. civ. n. 50092/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, in caso di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen., conclusasi con ordinanza di imputazione coatta, dichiari la nullità del solo decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché dichiarare anche la nullità dell'ordinanza di imputazione coatta e disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell'udienza ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 42342/2023
Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 34116/2023
Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).
Cass. civ. n. 32910/2023
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.
Cass. civ. n. 32827/2023
Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita.
Cass. civ. n. 32538/2023
In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).
Cass. civ. n. 29501/2023
Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Cass. civ. n. 28824/2023
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).
Cass. civ. n. 27545/2023
In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 24743/2023
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 21192/2023
In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti. (Fattispecie relativa all'edificazione, in area vincolata, di una parete adibita ad uso doccia e del solaio di un bagno esterno, manufatti per la cui realizzazione, complessivamente considerata, era necessario il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica).
Cass. civ. n. 20488/2023
In tema di tutela delle aree protette, sussiste il reato di cui all'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di lavori ivi realizzati in violazione dei vincoli paesaggistici, in quanto, nell'ordine di prevalenza che la normativa statale detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica, il Piano territoriale paesaggistico è gerarchicamente superiore a tutti e prevale dunque sul Piano del Parco, le cui previsioni devono conformarsi al primo.
Cass. civ. n. 19601/2023
In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.
Cass. civ. n. 13536/2023
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.
Cass. civ. n. 13144/2023
In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Cass. civ. n. 8829/2023
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)
Cass. civ. n. 8103/2023
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 7530/2023
Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l'accordo che il socio entrante si attivi affinché quest'ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda.
Cass. civ. n. 4911/2023
L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).
Cass. civ. n. 4232/2023
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Cass. civ. n. 52/2023
In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).
Cass. pen. n. 3663/2016
La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen., determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 06/12/2013).
Cass. pen. n. 9817/2015
La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).
Cass. pen. n. 27068/2014
Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 610, comma quinto, c.p.p. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l'atto nullo era preordinato).
Cass. pen. n. 9875/2014
La scelta erronea del pubblico ministero, il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. pen. n. 14978/2013
La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza).
Cass. pen. n. 12516/2011
Dà luogo a nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, perché ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza dato che, ove non sia possibile desumere l'ora del ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura dell'udienza stabilito in via generale dal dirigente.
Cass. pen. n. 7094/2011
È nulla l'ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell'art. 546 c.p.p. - il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore - applicabile anche alle ordinanze; si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame.
Cass. pen. n. 43232/2008
L'instaurazione del giudizio direttissimo fuori dei casi previsti dalla legge determina una nullità relativa.
Cass. pen. n. 47105/2008
Integra una nullità generale a regime intermedio la violazione del diritto di assistenza dell'imputato (in particolare, per erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore), sicchè, se essa si verifica nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Cass. pen. n. 41000/2008
La mancata sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale da parte del Presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa a norma dell'art. 181 c.p.p., trattandosi di vizio intercorso nel momento formativo del documento, e non di quello deliberativo.
Cass. pen. n. 36158/2008
In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità, bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
Cass. pen. n. 34629/2008
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c ) e 179 n. 1 ultima parte c.p.p. in caso di omessa citazione dell'imputato ), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 c.p.p. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 c.p.p. nel giudizio di primo grado ).
Cass. pen. n. 10629/2003
Qualora la sentenza emessa da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del presidente, ricorre un'ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far valere a pena di decadenza nell'atto di gravame.
Cass. pen. n. 42922/2002
Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell'udienza davanti al giudice d'appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 44657/2001
In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità - che si configura soltanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la previsione del terzo comma dell'art. 546 c.p.p. secondo la quale è nulla la sentenza se «manca la sottoscrizione del giudice» - bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
Cass. pen. n. 4079/1998
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà di astenersi dal deporre dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come tale, non è rilevabile di ufficio e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 ultimo comma c.p.p.
Cass. pen. n. 8656/1996
Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., configura una nullità relativa che, come prescrive l'art. 182, comma secondo, c.p.p., deve essere eccepita, dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.
Cass. pen. n. 1970/1996
In materia di sequestro preventivo, quando la misura sia emessa prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, come primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, è necessario che il provvedimento contenga tutti i requisiti dell'informazione di garanzia e la mancanza di uno di questi determina la nullità relativa del sequestro ed il suo annullamento, quando questa sia tempestivamente eccepita. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro di un immobile per illeciti urbanistici che non conteneva pur dovendo valere anche quale informazione di garanzia, l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio).
Cass. pen. n. 3757/1996
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, comma 2, c.p.p., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491, comma 1, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene né all'intervento dell'imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative previste dall'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. pen. n. 12723/1995
La sentenza priva della prescritta sottoscrizione del giudice è nulla. Non rientrando detta omissione in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 178, lettera a), non può essere qualificata assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ma relativa e, come tale, suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita nei termini previsti dall'art. 181 del codice di rito. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che alla mancanza di sottoscrizione possa ovviarsi mediante la procedura della correzione di errore materiale).
Cass. pen. n. 7227/1995
Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio è quella prevista dall'art. 471 c.p.p., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c) stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma 1, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.
Cass. pen. n. 6182/1995
L'eccezione di nullità del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 142 c.p.p.), è tempestiva se proposta subito dopo l'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. (Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione).
Cass. pen. n. 2902/1993
La nullità di un verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute alla redazione dello stesso ovvero per mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, prevista dall'art. 142 c.p.p., rientra tra quelle relative ex art. 181 c.p.p., e, qualora si riferisca ad un verbale redatto nel corso delle indagini preliminari, deve essere eccepita nel termine indicato nell'art. 181, comma secondo, ultimo inciso, c.p.p., ed in particolare, nell'ipotesi di procedimento di riesame di provvedimento impositivo di una misura cautelare, immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti innanzi al tribunale del riesame, a pena di decadenza.