12 Mag Art. 182 — Deducibilità delle nullità
1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata .
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [ 173 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 7686/2018
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna.
Cass. pen. n. 11400/2015
Integra una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la revoca di un consulente tecnico precedentemente ammesso ma non citato, nè comparso all’udienza dibattimentale fissata per il suo esame in ragione dell’omesso deposito della relazione scritta da parte del perito nominato dal giudice. [Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, in quanto la parte che aveva chiesto l’ammissione del consulente non aveva formulato alcuna eccezione nell’udienza in cui era stata pronunciata l’ordinanza di revoca, né in quella successiva, dedicata all’esame del perito].
Cass. pen. n. 5396/2015
Nel caso in cui la nullità dell’atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l’avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell’indagato o dell’imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182 comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 44075/2014
In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen., e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. [Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell’indagata o di altre persone in grado di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza potesse costituire concorso nella causazione della nullità o rappresentare una forma di sanatoria della notifica tardivamente eseguita].
Cass. pen. n. 11953/2014
Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 441, comma primo cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. [Fattispecie relativa alla contestazione suppletiva dell’aggravante delle più persone riunite, di cui all’art. 629 comma secondo cod. pen. effettuata dal P.M., presente l’imputato ed il difensore che nulla eccepirono].
Cass. pen. n. 11817/2014
L’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto integra una nullità d’ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l’indagato né il difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempestivamente.
Cass. pen. n. 44247/2013
In tema di notificazioni al difensore, l’inefficacia del tentativo compiuto presso il domicilio risultante agli atti del competente Ordine degli Avvocati, anche se non addebitabile all’ufficio procedente, non integra di per sè il risultato di una negligenza del professionista, valutabile ai fini della sanatoria della nullità per omessa notifica, in difetto di accertamenti da parte del giudice sulla insuperabilità del difetto di diligenza della difesa. [In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la conseguente nullità non sanabile ai sensi dell’art. 182 comma primo cod. pen., non avendo il giudice accertato da quanto tempo fosse avvenuto il trasferimento dello studio professionale del difensore, nè se la mancata registrazione del tramutamento presso l’Ordine degli avvocati, fosse addebitabile o meno ad una sua negligenza].
Cass. pen. n. 36671/2013
L’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella prima occasione utile. [Nella specie, veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l’inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine stabilito dall’art. 407 c.p.p. e valutate dal gip nell’ordinanza cautelare].
Cass. pen. n. 31358/2013
La nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto.
Cass. pen. n. 15239/2012
Integra una nullità a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., la richiesta del P.M. di giudizio immediato, cosiddetto custodiale [art. 453, comma primo bis cod. proc. pen., come novellato dall’art. 2 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008], prima della definizione del procedimento di riesame o del decorso del termine per la relativa proposizione in violazione dell’art. 453 comma primo ter. [Nella specie, la Corte ha escluso che la nullità potesse essere dedotta nel procedimento cautelare incidentale di riesame].
Cass. pen. n. 6255/2012
In tema di mandato di arresto europeo, l’inosservanza del termine minimo di ventiquattro ore previsto dall’art. 10, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, per l’avviso al difensore della data fissata per l’audizione del consegnando, integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al momento dell’audizione, a norma dell’art. 182, comma secondo, c.p.p.
Cass. pen. n. 13392/2011
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell’art. 182, c.p.p., o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 c.p.p. concede a quest’ultimo per l’esame degli atti.
Cass. pen. n. 12765/2011
La nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall’imputato, poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.
Cass. pen. n. 11765/2011
La nullità d’ordine generale e a regime intermedio, che vizia l’ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell’appello, se questi, presente al momento della lettura dell’ordinanza in udienza, non l’abbia tempestivamente eccepita.
Cass. pen. n. 39060/2009
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi [in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio] presume la rinuncia all’eccezione. [In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l’interesse dell’imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice].
Cass. pen. n. 45144/2008
La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente non può essere dedotta dall’imputato che vi ha dato causa.
Cass. pen. n. 6743/2008
La nullità dell’interrogatorio del collaboratore di giustizia tenutosi in assenza del suo difensore, non avvisato del suo compimento, può essere eccepita esclusivamente dall’interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell’atto.
Cass. pen. n. 36/2005
La nullità, di ordine generale ma a regime c.d. «intermedio», derivante dal mancato avviso, al difensore di fiducia della persona sottoposta a indagini, dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p., deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., qualora non venga dedotta, prima del compimento dell’atto, dall’interessato o dal difensore d’ufficio dal quale egli sia assistito. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 5982/2002
In tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazione del dibattimento, nell’ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. [Nell’affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato].
Cass. pen. n. 3927/2002
In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell’imputato dell’eccezione relativa all’omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l’effetto di sanare la nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., per la presenza della parte all’assunzione dell’atto, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l’imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione. [Nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dell’interrogatorio di garanzia nonostante l’imputato fosse assistito dal difensore d’ufficio].
Cass. pen. n. 24077/2001
In tema di perizia, costituisce nullità relativa la violazione delle disposizioni circa l’incompatibilità del perito nominato dal giudice, così che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall’art. 182, comma 2, c.p.p. Ne consegue che dev’essere dichiarata inammissibile l’eccezione di nullità dell’atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.
Cass. pen. n. 20382/2001
Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all’autorità giudiziaria e su di esse l’ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. [Fattispecie antecedente all’entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63].
Cass. pen. n. 2539/2000
L’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche od ambientali va riferita alle sole violazioni delle condizioni richieste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali, come quelle relative a violazione delle altre previsioni del citato art. 268 od alla mancata motivazione del decreto autorizzativo, determinano, semmai, l’invalidità del mezzo istruttorio, giacché la categoria dell’inutilizzabilità inerisce alle prove vietate per la loro intrinseca illegittimità oggettiva ovvero per effetto di una manifesta illegittimità del procedimento acquisitivo, che le ponga al di fuori del sistema processuale. Ne consegue che il vizio della motivazione del provvedimento del pubblico ministero che dispone l’esecuzione delle operazioni di intercettazione [nella specie telefoniche ed ambientali] mediante apparati diversi da quelli esistenti presso l’ufficio della procura della Repubblica rileva sotto il profilo della nullità delle intercettazioni, quale effetto del vizio del decreto autorizzativo, e non della loro inutilizzabilità, sicché la relativa denuncia soggiace ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p.
Cass. pen. n. 13291/1998
La mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità, ove sia solo l’imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto.
Cass. pen. n. 12650/1998
L’atto assunto in assenza del difensore dopo che sia stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi del quinto comma dell’art. 486 c.p.p. per il legittimo impedimento a comparire del difensore medesimo, è nullo ai sensi dell’art. 178, lett. c], c.p.p., perché compiuto in violazione di una norma concernente l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Né tale nullità [di tipo intermedio] può ritenersi sanata ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.p. per il fatto che il difensore d’ufficio, appositamente nominato, nulla abbia eccepito in merito, non potendosi riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità l’attitudine a sanare il vizio medesimo. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza basata su una deposizione assunta, previa riapertura del verbale e nomina di un difensore d’ufficio all’imputato, dopo che nel corso della stessa udienza il processo era stato rinviato a nuovo ruolo per l’adesione del difensore di fiducia all’astensione proclamata dalle associazioni di categoria].
Cass. pen. n. 4009/1998
Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all’udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all’omissione dell’avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 3287/1998
Nel caso in cui il decreto del P.M. contenga l’ordine di perquisizione senza indicare specificamente le cose da sequestrare, l’eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale, può essere dedotto come causa di nullità a norma dell’art. 182 c.p.p. prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull’autonomo e distinto provvedimento di sequestro.
Cass. pen. n. 2204/1998
L’omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l’interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182 secondo comma c.p.p., se la parte che assiste all’atto non la eccepisce prima del suo compimento. [Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l’indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito].
Cass. pen. n. 4017/1997
L’art. 182, comma 2, c.p.p., nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, «immediatamente dopo» il compimento dell’atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell’eccezione aver luogo anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle «memorie o richieste» che, ai sensi dell’art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate «in ogni stato e grado del procedimento». Ne consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità [nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell’art. 114 att. c.p.p. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un rilievo sulla persona dello stesso indagato], quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell’atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento [costituito, nel caso in esame, dall’interrogatorio dell’indagato].
Cass. pen. n. 5167/1996
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l’avviso dovuto al difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d’ufficio. Questo principio opera anche nell’ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell’indagato, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.p., a condizione, però, che l’indagato risulti con certezza [e non soltanto in via presuntiva], preventivamente informato [anche nei preliminari dell’interrogatorio], dell’avvenuta effettuazione dell’anzidetta nomina.
Cass. pen. n. 3852/1996
Qualora l’imputato non sia comparso nel giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato perché latitante e la sentenza sia stata impugnata dal suo difensore di fiducia, presente in udienza senza eccepire la nullità della stessa per mancata notifica al prevenuto ai sensi degli artt. 442, comma 3, e 165, comma 1, c.p.p., la nullità detta non può essere dedotta in quanto sanata ex art. 183, lettera b], c.p.p. Ed infatti, la proposizione dell’appello a mezzo del difensore per motivi attinenti al merito della decisione dimostra non solo che l’imputato ha avuto conoscenza dell’atto ma che ha esercitato rispetto ad esso il diritto di difesa sicché non è più configurabile il danno che poteva derivare dall’omessa comunicazione della sentenza.
Cass. pen. n. 5021/1996
L’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 191 c.p.p. Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova «vietata» per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale. [Fattispecie relativa a perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato, ritenuto dalla S.C. atto dovuto].
Cass. pen. n. 12730/1995
L’inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell’imputato stabilito dall’art. 601 c.p.p. — e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale — comporta una nullità non «assoluta» ed insanabile [artt. 178, lettera c e 179, n. 1, ultima parte, c.p.p., concernenti l’omessa ma non la tardiva citazione dell’imputato] bensì «relativa» e sanabile, ex art. 181 c.p.p. Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell’art. 183, lettera a], c.p.p., quando non sia stata eccepita dall’imputato o dal suo difensore in quel giudizio.
Cass. pen. n. 2793/1995
Quando il provvedimento di perquisizione ha natura complessa, in quanto indica anche le cose da sequestrare, l’eventuale vizio di motivazione riguarda anche il sequestro, e può essere fatto valere con l’impugnazione ex art. 257 c.p.p., ossia col riesame. Nel caso, invece, che il decreto del pubblico ministero contenga solo l’ordine di perquisizione, l’impugnazione suddetta può essere proposta solo contro il decreto di convalida del sequestro eseguito dalla P.G. a norma dell’art. 252 c.p.p. L’eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale [essendo, invece, ricorribile per cassazione, quello che dispone la perquisizione personale, ai sensi degli artt. 13 Cost. e 568, comma 2, c.p.p.], può essere dedotto come causa di nullità a norma dell’art. 182 c.p.p., prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull’autonomo e distinto provvedimento di sequestro.
Cass. pen. n. 12385/1995
La nullità di cui all’art. 471 c.p.p., che prevede la pubblicità dell’udienza, è riconducibile nell’ambito dell’art. 181 c.p.p., e deve essere eccepita, a pena di decadenza ex art. 182 c.p.p., prima del compimento dell’atto.
Cass. pen. n. 3604/1995
In tema di nullità a regime c.d. «intermedio», una volta verificatasi la decadenza prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.p., rimane preclusa anche la possibilità di rilevazione d’ufficio da parte del giudice, entro il termine di cui all’art. 180 c.p.p.. [Nella specie trattavasi di nullità afferente il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 104 c.p.p., era stato disposto il differimento dei colloqui tra l’imputato e il suo difensore].
Cass. pen. n. 6182/1995
L’eccezione di nullità del verbale dell’udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto [art. 142 c.p.p.], è tempestiva se proposta subito dopo l’accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. [Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione].
Cass. pen. n. 3986/1995
La natura intermedia di una nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari al dibattimento, funzionalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma della prima parte dell’art. 180 c.p.p. deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Non può infatti sostenersi l’intima compenetrazione tra le due fasi per la loro vicinanza topografica [titoli 1 e 2 del libro settimo] e temporale, giacché l’autonomia di quella degli atti preliminari al dibattimento deriva da precisi riscontri normativi [artt. 469 e 181, commi terzo e quarto c.p.p.].
Cass. pen. n. 1079/1995
Eventuali irregolarità nella conduzione dell’interrogatorio dell’imputato devono essere immediatamente eccepite, al fine di fare valere nullità a norma dell’art. 182, comma secondo, c.p.p. [Nella fattispecie, è stato dedotto nel ricorso per cassazione che erano state acquisite in dibattimento dichiarazioni rese dall’imputato al P.M., utilizzandole poi non per attuare contestazioni ma per richiedere chiarimento su quanto già affermato]
Cass. pen. n. 10819/1994
Quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per l’espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell’incarico e la fissazione di un termine per l’espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per l’audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell’udienza preliminare. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l’ulteriore conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione.
Cass. pen. n. 10124/1994
La mancata audizione delle parti prima della dichiarazione di contumacia, deve essere eccepita, ai sensi dell’art. 182, comma secondo c.p.p., subito dopo tale dichiarazione dal difensore che rappresenta l’imputato.
Cass. pen. n. 8088/1994
Sebbene l’art. 178 c.p.p. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall’art. 182 c.p.p., una tale nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che all’imputato non poteva essere riconosciuto un interesse alla citazione della persona offesa poiché, altrimenti, ne avrebbe richiesto la citazione quale teste].
Cass. pen. n. 5386/1994
La nullità prevista dall’art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’art. 182 stesso codice.
Cass. pen. n. 5189/1994
La nullità comminata dell’art. 497, comma 3, c.p.p. per l’ipotesi in cui il testimone non renda la dichiarazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ha natura relativa e va eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. prima o subito dopo il compimento dell’atto, a nulla rilevando la fisica assenza degli imputati contumaci in quanto rappresentati dai rispettivi difensori ai sensi dell’art. 487, comma 2, c.p.p.
Cass. pen. n. 146/1994
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche con riferimento al processo di esecuzione e a quello di sorveglianza, sicché la trattazione degli stessi in tale periodo deve ritenersi illegittima. Tuttavia, nel caso in cui le parti si siano avvalse della facoltà di trattazione della richiesta formulata nell’udienza fissata nel suddetto periodo, può ritenersi verificata la sanatoria generale di cui all’art. 183, lettera b], c.p.p. [Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha rilevato che l’interessato ed il suo difensore avevano posto in essere un comportamento processuale univocamente significativo, nel senso di sollecitare una adozione immediata dei provvedimenti invocati, e conseguentemente, ha ritenuto essersi verificata la succitata sanatoria generale].
Cass. pen. n. 5517/1994
La disciplina della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza. Tuttavia, nel caso in cui all’udienza svoltasi in violazione di tale disciplina abbiano presenziato sia l’interessato che il suo difensore, e non sia stata sollevata alcuna eccezione circa la legittimità del processo, la relativa nullità deve ritenersi sanata.
Cass. pen. n. 5305/1994
Anche nel procedimento di sorveglianza, giusto il rinvio operato dall’art. 678 comma primo c.p.p. al disposto dell’art. 666 comma terzo stesso codice, l’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio deve essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. All’inosservanza di tale disposizione consegue la nullità, assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, dell’udienza nondimeno tenuta e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva del procedimento.
Cass. pen. n. 1222/1994
La nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore prevista dall’art. 555, secondo comma, c.p.p. per la mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, non può integrare un’ipotesi di nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., non essendo riconducibile tra quelle di cui all’art. 178 del medesimo codice né essendo espressamente definita tale dal predetto art. 555. La relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, perché ricompresa tra le questioni preliminari che, se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti per essere immediatamente decise, sono altrimenti precluse.
Cass. pen. n. 4131/1993
Sulla revoca dell’indulto condizionato l’art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell’esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione è assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d’ufficio, è inevitabile l’integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l’omissione delle cui formalità [ed in particolare dell’avviso al condannato e della presenza del difensore] è causa di nullità assuluta.
Cass. pen. n. 6330/1993
L’ordinanza con la quale il giudice dichiara, ai sensi dell’art. 240 bis att. c.p.p., l’urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, ponendosi come causa ablativa del divieto di trattazione del processo stesso durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, anche al difensore in relazione al processo. L’omissione della notifica produce l’effetto di precludere l’utile decorso del termine stabilito a favore o a carico del soggetto nei confronti del quale la notifica non è stata eseguita e, per conseguenza, l’effetto di legittimare l’applicabilità del regime predisposto per la mancata osservanza di norme processuali, vale a dire, quello di precludere il decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall’art. 601, quinto comma, c.p.p. Tale violazione – non sanzionata specificamente [a differenza di quanto avveniva nel sistema del codice abrogato] come vizio del decreto di citazione dall’art. 601, ultimo comma, nuovo c.p.p., in relazione all’art. 429 dello stesso codice – dà luogo a nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lettera c], c.p.p., in quanto si riflette sull’assistenza e rappresentanza della difesa. La detta nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 184 c.p.p. qualora la parte interessata si presenti ugualmente all’udienza e la comparizione non sia determinata dal solo intento di far valere l’irregolarità. Peraltro, la parte, ove voglia evitare la produzione della sanatoria, deve adempiere all’onere di accompagnare l’eccezione con espressa e formale dichiarazione di essere comparsa al solo scopo di far rilevare l’irregolarità e di ottenere i termini a difesa.
Cass. pen. n. 116/1993
La mancata citazione a giudizio della parte offesa costituisce, per espressa previsione degli artt. 178 lett. c] e 180 c.p.p. una nullità di ordine generale e a regime intermedio, rilevabile di ufficio e deducibile nel giudizio di primo grado fino alla deliberazione della relativa sentenza. [Fattispecie in tema di giudizio pretorile].
Cass. pen. n. 415/1993
Avuto riguardo al principio dell’autonomia delle azioni penali, a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri, deve escludersi che l’eventuale nullità, anche assoluta, concernente una delle parti private possa estendersi alle altre, nei cui confronti il rapporto si è regolarmente costituito e, conseguentemente, che la stessa nullità possa da queste essere fatta valere. [Applicazione in tema di giudizio di prevenzione].
Cass. pen. n. 2566/1992
Poiché, per espressa formulazione del quinto comma dell’art. 127 c.p.p., la disposizione concernente l’audizione, da parte del magistrato di sorveglianza, del detenuto che ne faccia richiesta, non è prevista a pena di nullità assoluta, ma a pena di nullità, l’inosservanza di detta disposizione soggiace ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 182, 180 e 181 c.p.p. Ne consegue che se l’eccezione di nullità non è proposta all’udienza camerale, la nullità stessa resta definitivamente sanata.
Cass. pen. n. 687/1991
Allorché, a seguito di arresto in flagranza, si proceda a giudizio direttissimo, il pretore ha l’obbligo, prima di pronunciarsi sulla convalida dell’arresto, di sentire il difensore presente, a norma dell’art. 391, comma terzo, nuovo c.p.p., non solo nell’ipotesi in cui è il P.M. a disporre che l’arrestato sia posto a sua disposizione, ma anche nell’ipotesi in cui sono gli stessi agenti o ufficiali di P.G. che hanno eseguito l’arresto, a condurre direttamente l’arrestato davanti a lui per la convalida ed il contestuale giudizio [art. 566 comma primo, secondo, terzo e quarto stesso codice]. La violazione di tale obbligo, trattandosi dell’intervento e non della presenza del difensore, comporta non una nullità assoluta, bensì una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c] stesso codice, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del provvedimento di convalida ovvero immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182 comma secondo, n. 3 stesso codice.
Cass. pen. n. 14631/1990
Nel giudizio abbreviato manca la possibilità di qualsiasi modifica del capo di imputazione perché, avendo l’imputato rinunziato al dibattimento ed essendo il consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il giudice deve decidere allo stato degli atti. La violazione del divieto di modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di nullità della contestazione stessa che, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, del nuovo c.p.p., deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito, immediatamente dopo la modifica. L’omissione di tale eccezione si risolve nell’accettazione tacita degli effetti dell’atto e ne determina la sanatoria, ai sensi dell’art. 183, lett. a] del suddetto codice [fattispecie in cui il pubblico ministero, dopo aver espresso il suo consenso al giudizio abbreviato, aveva contestato la recidiva senza che il difensore eccepisse, immediatamente dopo, la nullità di tale contestazione].
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