Art. 465 – Codice di procedura penale – Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza [174].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 17218/2009

Il potere di rappresentanza dell'imputato contumace da parte del difensore opera non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche nel caso di sospensione del dibattimento. (La Corte ha, in applicazione di tale principio, ritenuto legittima la notifica all'imputato contumace, nella persona del difensore, del rinvio effettuato fuori udienza).

Cass. pen. n. 7943/2007

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti, in conformità alla pronuncia di primo grado, l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione, senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza - a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente, ex art. 477 cod. proc. pen. - deve essere, ex art. 465 cod. proc. pen., notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori, e comunicata al Pubblico Ministero e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio di appello. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 4 gennaio 2006).

Cass. pen. n. 49587/2001

La previsione di cui all'art. 465, comma 2, c.p.p. che impone la comunicazione e notificazione del provvedimento di anticipazione d'udienza almeno 7 giorni prima della nuova data fissata, si pone a tutela del diritto di difesa e trova applicazione solo quando l'udienza venga anticipata in sede di atti preliminari al dibattimento; quando invece si tratti di anticipazione dell'udienza di prosecuzione del dibattimento già aperto, trova applicazione la diversa disciplina di cui all'art. 477 c.p.p. posto che, in tale momento, il diritto di difesa ha già avuto modo di esplicarsi la conoscenza di tutti gli atti processuali, mentre, d'altro canto, si pone l'esigenza di garantire la massima concentrazione nella durata del dibattimento stesso.