12 Mag Art. 465 — Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi , anticipare l’udienza o differirla non più di una volta .
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza [ 174 ] .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 49587/2001
La previsione di cui all’art. 465, comma 2, c.p.p. che impone la comunicazione e notificazione del provvedimento di anticipazione d’udienza almeno 7 giorni prima della nuova data fissata, si pone a tutela del diritto di difesa e trova applicazione solo quando l’udienza venga anticipata in sede di atti preliminari al dibattimento; quando invece si tratti di anticipazione dell’udienza di prosecuzione del dibattimento già aperto, trova applicazione la diversa disciplina di cui all’art. 477 c.p.p. posto che, in tale momento, il diritto di difesa ha già avuto modo di esplicarsi la conoscenza di tutti gli atti processuali, mentre, d’altro canto, si pone l’esigenza di garantire la massima concentrazione nella durata del dibattimento stesso.
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