12 Mag Art. 466 — Facoltà dei difensori
Posted at 15:53h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Settimo – Giudizio > Titolo I – Atti preliminari al dibattimento
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento [ 431 ] e di estrarne copia [ 116 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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