12 Mag Art. 464 novies — Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova
Posted at 15:53h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto – Procedimenti speciali > Titolo V bis – Sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Nei casi di cui all’articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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