Cass. pen. n. 42520 del 18 dicembre 2002
Testo massima n. 1
Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale.