Art. 391 novies – Codice di procedura penale – Attività investigativa preventiva

1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 1599/2007

Spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice competente per la revisione, la cognizione dell'istanza difensiva proposta nell'esercizio dell'attività di investigazione preventiva e diretta all'autorizzazione per il prelievo di frammenti ossei di cadaveri al fine di accertamenti scientifici, specificamente l'esame del DNA, funzionali alla successiva promozione del giudizio di revisione. (Mass. redaz.).