Cass. pen. n. 1599 del 19 gennaio 2007

Testo massima n. 1


Spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice competente per la revisione, la cognizione dell'istanza difensiva proposta nell'esercizio dell'attività di investigazione preventiva e diretta all'autorizzazione per il prelievo di frammenti ossei di cadaveri al fine di accertamenti scientifici, specificamente l'esame del DNA, funzionali alla successiva promozione del giudizio di revisione. (Mass. redaz.).

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