Art. 111 bis – Codice di procedura penale – Deposito telematico
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4308/2025
In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.
Cass. civ. n. 3892/2025
In sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, anche sulla base degli elementi acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che espongano a rischio, grave e attuale, la vita o l'integrità fisica della persona offesa.
Cass. civ. n. 3721/2025
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.
Cass. civ. n. 2967/2025
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità
Cass. civ. n. 1103/2025
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione.
Cass. civ. n. 102/2025
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.
Cass. civ. n. 34425/2024
L'incompetenza territoriale che si sia manifestata dopo l'udienza preliminare (nella specie, correttamente celebrata innanzi al gup distrettuale) deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora nel corso della prima udienza dibattimentale (nella specie, tenuta dal tribunale in composizione collegiale) sia stata sollevata - e accolta - la sola eccezione di incompetenza per materia, con conseguente trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (nella specie, la corte d'assise), non può nella nuova sede processuale eccepirsi l'incompetenza per territorio, essendosi già maturato il suddetto termine decadenziale.
Cass. civ. n. 30805/2024
In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).
Cass. civ. n. 29346/2024
In tema di prove, il giudice dibattimentale, in forza di quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 190, comma 3 e 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare, anche su sollecitazione di parte e nel rispetto del contraddittorio, una precedente ordinanza istruttoria, ammettendo prove originariamente escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sollecitazione di parte non dev'essere assimilata ad un'impugnazione dell'ordinanza reiettiva, preclusa nel corso del processo ex art. 586 cod. proc. pen., conservando il giudice piena discrezionalità nella propria valutazione).
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 25694/2024
Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Cass. civ. n. 24729/2024
In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).
Cass. civ. n. 24097/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).
Cass. civ. n. 23756/2024
In materia di intercettazioni telematiche, l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo, utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse, non determina una violazione dei diritti fondamentali di difesa, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, e l'utilizzo di una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
Cass. civ. n. 23755/2024
L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.
Cass. civ. n. 23661/2024
In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
Cass. civ. n. 23582/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Cass. civ. n. 22982/2024
Il decreto camerale con cui il giudice tutelare liquida le spese o l'indennità in favore dell'amministratore di sostegno, al pari di quello in favore del tutore dell'interdetto, ha natura decisoria nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti ed è, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, della Costituzione.
Cass. civ. n. 22822/2024
È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994,
Cass. civ. n. 22772/2024
In tema di consecuzione tra procedure concorsuali, la prededuzione prevista dall'art. 182-quinquies l.fall. non si proietta al di là del soggetto a cui essa è stata riconosciuta nella procedura medesima, ancorché il piano concordatario eventualmente contempli o rifletta una correlazione, convenzionale o legale, con altro imprenditore, sicché essa non transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette, né perdura o persiste in caso di vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 20754/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la presentazione della querela a cura del difensore deve essere effettuata attraverso il portale del processo penale telematico, ex artt. 111-bis, cod. proc. pen. e 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel solo caso in cui essa sia depositata presso la Procura della Repubblica, potendo, invece, essere inoltrata e ricevuta anche in formato cartaceo ove sia depositata preso gli uffici delle forze dell'ordine.
Cass. civ. n. 20140/2024
In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).
Cass. civ. n. 19293/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).
Cass. civ. n. 19253/2024
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).
Cass. civ. n. 18826/2024
In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.
Cass. civ. n. 18760/2024
Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l.fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l.fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 18722/2024
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata considerazione, da parte del giudice contabile, di una norma di interpretazione autentica - applicabile alla fattispecie siccome entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza - integrasse invasione della sfera riservata al legislatore, trattandosi pur sempre di un errore di giudizio relativo all'individuazione della normativa applicabile al caso concreto).
Cass. civ. n. 18559/2024
Il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione si estende al diniego di giurisdizione, il quale si fonda sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale o che la stessa appartenga ad altro giudice, ma non può riguardare i casi e le valutazioni in tema di mancata ammissione di prove.
Cass. civ. n. 18003/2024
Nel giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., ciascun condomino ha un'autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore, cosicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.
Cass. civ. n. 17962/2024
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità. (Fattispecie in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 17926/2024
Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, ha ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell'affidamento della parte appellante, deve concedere a quest'ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall'invalidità di un atto determinata dall'ottemperanza ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 17696/2024
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310, cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi).
Cass. civ. n. 17248/2024
In tema di fallimento, il credito del professionista, che abbia assistito in sede stragiudiziale il debitore poi fallito, gode della prededuzione cd. funzionale ex art. 111, comma 2, l.fall., purché le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e, quindi, siano valutabili, secondo un giudizio ex ante che prescinda dal risultato effettivamente conseguito, come funzionali o alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa.
Cass. civ. n. 16784/2024
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Cass. civ. n. 16144/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento.
Cass. civ. n. 16007/2024
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 14865/2024
L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 13384/2024
Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessa effettuato con certezza. nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, ad opera di un informatore).
Cass. civ. n. 10672/2024
In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, a condizione che il decreto penale di condanna non sia stato opposto dall'imputato e non sia divenuto irrevocabile.
Cass. civ. n. 9442/2024
In tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscano, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, escludendo i pernottamenti (e dunque, non consentendo al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale) sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Cass. civ. n. 8910/2024
In tema di equa riparazione, la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
Cass. civ. n. 8908/2024
In tema di convalida dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla pubblica autorità ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.
Cass. civ. n. 7311/2024
Il provvedimento di reclamo avverso il decreto del tribunale dei minorenni avente ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale ed è modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, risultando perciò impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione.
Cass. civ. n. 7138/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 2, 111, 117, comma 1, Cost., nonché con la normativa sovranazionale in punto di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, nella parte in cui non prevede che, in caso di sopravvenienza di una sentenza di proscioglimento in grado di appello per intervenuta prescrizione, non si debba procedere alla pubblicazione della sentenza di primo grado quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la pubblicazione della sentenza dev'essere riferita anche a quella pronunciata in grado di appello, confermativa della responsabilità civile e del danno cagionato dall'imputato, senza l'utilizzo di alcuna struttura lessicale evocativa della colpevolezza del predetto per come riferibile al "dictum" del tribunale).
Cass. civ. n. 6749/2024
In tema di iscrizione di ipoteca con riserva, il decreto motivato ed il provvedimento emesso in esito al reclamo avverso il decreto, previsti dagli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp.att. c.c., che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure, non sono impugnabili con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., poiché non hanno natura definitiva e valenza decisoria, non essendo volti ad incidere definitivamente sul diritto del creditore, la cui tutela può trovare attuazione in un ordinario giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 6583/2024
In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).
Cass. civ. n. 6121/2024
Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 5082/2024
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 4816/2024
L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.
Cass. civ. n. 4166/2024
È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - affermando che la relazione parentale tra sorelle unilaterali è "attenuata" rispetto a quella tra sorelle germane - aveva liquidato il danno parentale, subito dalle sorelle unilaterali della vittima deceduta in conseguenza di un sinistro stradale, nella misura del minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto).
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 3793/2024
Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).
Cass. civ. n. 3595/2024
L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 3087/2024
Non è abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto con modalità non consentita, posto che la conseguente regressione del procedimento non comporta alcuna stasi, potendo il pubblico ministero assumere nuovamente le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale all'esito del disposto interrogatorio. (Fattispecie in cui l'interrogatorio era stato chiesto dall'indagato mediante PEC anziché attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione all'art. 111-bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 3011/2024
Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).
Cass. civ. n. 2772/2024
In tema di motivazione della sentenza, la mera trascrizione di intercettazioni, non corredata da valutazioni critiche e dall'indicazione delle ragioni per le quali il contenuto delle conversazioni è apprezzato come dimostrativo della fondatezza di una determinata tesi, può essere ritenuta argomentazione idonea nel solo caso in cui la chiarezza delle captazioni e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente.
Cass. civ. n. 1908/2024
In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Cass. civ. n. 1569/2024
In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.
Cass. civ. n. 693/2024
L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia.
Cass. civ. n. 1/2024
La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 50684/2023
In tema di mandato di arresto europeo, va sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., la risoluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 6 T.U.E. deve essere interpretato nel senso che il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta di Nizza ed i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell'Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare; b) se, in caso affermativo, il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell'imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive; c) se, di conseguenza, l'art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio UE 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio UE 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al par. 1, lett. d), dello stesso art. 4-bis, ma l'interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente.
Cass. civ. n. 50426/2023
In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 49654/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'imputato detenuto che voglia partecipare all'udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente.
Cass. civ. n. 47183/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 46935/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 46502/2023
È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal testimone. (Fattispecie in cui il testimone ha impugnato, con ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice di merito con cui era stato ordinato il suo accompagnamento coattivo).
Cass. civ. n. 46179/2023
E' abnorme, sostanziandosi nell'esercizio di un potere che, al momento della sua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l'ordinanza con la quale la corte di appello, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. pro. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 45316/2023
In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19, è inammissibile, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico scaduto, in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, d.l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.
Cass. civ. n. 44870/2023
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, è configurabile l'interesse del Procuratore generale presso la Corte d'appello, oltreché dell'imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Cass. civ. n. 44669/2023
La competenza funzionale a dichiarare, con ordinanza "de plano", l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., depositata telematicamente in conformità al disposto dell'art. 111-bis cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Cass. civ. n. 44004/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato "ex lege" il termine che scade nel giorno di sabato.
Cass. civ. n. 43366/2023
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa dal giudice di appello "inaudita altera parte", con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 2022, ha affermato che, in tal caso, l'interesse ad impugnare sussiste solo per quest'ultimo, limitando la soppressione di un grado di giudizio l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 43263/2023
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Cass. civ. n. 39875/2023
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere ricoverato, a proprie spese, in una struttura sanitaria esterna per l'effettuazione, da parte di medici e tecnici di fiducia, di visite e trattamenti diagnostici o terapeutici indispensabili, urgenti e non praticabili all'interno della struttura carceraria è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute del predetto.
Cass. civ. n. 37985/2023
Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione delle prove nell'incidente probatorio la circostanza che egli abbia emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta ad indagini, atteso che nell'attività processuale da compiere manca qualsivoglia connotazione decisoria implicante una valutazione delibativa sulla fondatezza dell'accusa.
Cass. civ. n. 36591/2023
Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che tali presupposti ricorressero in relazione a un ricorso per cassazione basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosi precedenti di legittimità, i quali non venivano presi in alcuna considerazione, nonostante si riferissero, in molti casi, a precedenti ricorsi patrocinati dallo stesso difensore).
Cass. civ. n. 36468/2023
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione).
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 35657/2023
Se il creditore subcollocatario, dopo aver avanzato l'istanza ex art. 511 c.p.c., cede il proprio credito, la domanda di sostituzione dev'essere disattesa dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore indagine, in quanto, al solo rilevante momento della distribuzione, il credito non è più nella titolarità dell'intervenuto, né può farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c., perché l'interveniente in sostituzione non è propriamente parte della procedura, dato che il suo intervento non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti dell'esecutato o del sostituito; resta comunque ferma la possibilità, per il cessionario del credito, di proporre un'ulteriore e autonoma domanda ex art. 511 c.p.c. prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.
Cass. civ. n. 35489/2023
In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).
Cass. civ. n. 34409/2023
In tema di giudizio di cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.
Cass. civ. n. 34373/2023
In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).
Cass. civ. n. 33944/2023
La condanna ad un "facere" - emessa dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, nei confronti della curatela fallimentare - deve ritenersi legittima, non involgendo la sua contestazione una questione di giurisdizione deducibile in sede di legittimità, in quanto detta statuizione non esorbita dai limiti della giurisdizione amministrativa, ma si configura, eventualmente, quale mero "error in iudicando". (Affermando tale principio, la S.C. ha disatteso la censura proposta avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello nei confronti della sentenza contenente, fra l'altro, la condanna della curatela fallimentare ad eseguire opere di bonifica, la cui esecuzione era prevista da un impegno contrattuale assunto nei confronti della P.A. dalla società costruttrice, poi dichiarata insolvente).
Cass. civ. n. 32577/2023
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.
Cass. civ. n. 32559/2023
È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 31574/2023
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, avendo ritenuto la ricorrenza di un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, abbia annullato, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza assolutoria di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sussistendo un concreto interesse dell'imputato ad impugnare in ragione della situazione peggiorativa che consegue alla sentenza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, per effetto dell'annullamento ex art. 521 cod. proc. pen. della sentenza assolutoria di primo grado, il processo regredisce alla fase delle indagini, nella quale l'imputato è posto, di certo, in condizione di difendersi, circostanza che, tuttavia, non elimina il pregiudizio a lui derivante dall'intervenuta caducazione della prima decisione, a lui favorevole).
Cass. civ. n. 31549/2023
Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..
Cass. civ. n. 30759/2023
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Nella specie, la S.C., pur rigettandolo, ha affermato l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto il vizio di carenza assoluta della motivazione).
Cass. civ. n. 30510/2023
In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile – convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex art. 2901 c.c. -, l'interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione).
Cass. civ. n. 29999/2023
In tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all'omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile ex art. 111, comma 2, l.fall., quale credito sorto "in occasione" della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all'attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che aveva riconosciuto la prededucibilità del credito di una società di leasing sul mero rilievo del dato cronologico relativo all'insorgenza del credito, senza accertare in concreto se lo stesso fosse, o meno, riferibile all'attività degli organi della procedura e quale rapporto di funzionalità avesse rispetto all'attività d'impresa del debitore).
Cass. civ. n. 29016/2023
In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, presupponendo che gli immobili siano destinati allo svolgimento, da parte di associazioni senza scopo di lucro, di attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, in favore di un pubblico indifferenziato e ad una tariffa che non tenga conto dei valori di mercato, non spetta per la sola messa a disposizione di spazi per l'esercizio individuale dello sport, mancando la finalità solidaristica che giustifica il beneficio fiscale. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha escluso l'esenzione per un supercondominio, che aveva messo a disposizione dei soli condomini i campi da tennis di pertinenza condominiale).
Cass. civ. n. 28955/2023
In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.
Cass. civ. n. 28144/2023
La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 28074/2023
In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).
Cass. civ. n. 27957/2023
Qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto ne eccepisce la proprietà esclusiva, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altri soggetti partecipanti al condominio.
Cass. civ. n. 27587/2023
E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).
Cass. civ. n. 25764/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost., giustificandosi, in ragione della diversità di natura di tale illecito, il previsto regime derogatorio rispetto alla prescrizione del reato delle persone fisiche e costituendo il complessivo sistema di responsabilità "ex delicto" dell'ente disciplina attuativa del citato art. 41, volta ad evitare che, anziché favorire l'attività sociale, l'iniziativa economica privata rappresenti l'occasione per agevolare la commissione di reati. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che tale disciplina contrasti con le garanzie convenzionali relative alla "matière pénale", di cui all'art. 6 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., in considerazione dell'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto e della maggiore complessità del relativo accertamento).
Cass. civ. n. 25549/2023
Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.
Cass. civ. n. 23893/2023
È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.
Cass. civ. n. 23851/2023
Il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell'immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'adempimento pubblicitario.
Cass. civ. n. 23548/2023
In tema di procedimento di formazione dell'inventario, il decreto emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., che contenga anche la statuizione circa l'anticipazione delle spese per la nomina di un avvocato che assista la parte nella redazione dell'inventario di cui all'art. 769 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, come tale privo del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato, salvo che per la statuizione in punto di pagamento delle spese del procedimento, ex art. 111, comma 7, Cost.
Cass. civ. n. 22762/2023
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Cass. civ. n. 22616/2023
In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell'apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.
Cass. civ. n. 22423/2023
I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.
Cass. civ. n. 22199/2023
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, decidendo sull'istanza di ricusazione di un arbitro, provveda sulle spese processuali, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato e non essendo previsto altro mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'ordinanza con cui, nel rigettare l'istanza di ricusazione degli arbitri, il giudice aveva liquidato le spese di lite in favore di questi ultimi invece che della parte vittoriosa, non determinando la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, non fosse suscettibile di opposizione all'esecuzione, dovendo essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.).
Cass. civ. n. 22048/2023
In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all'adempimento dell'obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore).
Cass. civ. n. 21452/2023
Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost..
Cass. civ. n. 21071/2023
A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).
Cass. civ. n. 20091/2023
In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.
Cass. civ. n. 19368/2023
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 19259/2023
Le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili "ex ante", non limitano il fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali.
Cass. civ. n. 19175/2023
Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata".
Cass. civ. n. 19103/2023
Non è ammesso il ricorso per cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia rigettato la domanda di risarcimento del danno fondata sull'illegittimità della sanzione irrogata ad un avvocato - sul presupposto di non poter conoscere, nemmeno incidentalmente, dei vizi della stessa, una volta diventata definitiva all'esito delle impugnazioni previste dalla legge sull'ordinamento forense - perché essa non costituisce rifiuto di esercizio della giurisdizione, ma, al più, un "error in procedendo" o "in iudicando", interno ai limiti del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 18569/2023
La normativa in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo si applica ai procedimenti "de potestate" - che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c. - atteso che essi hanno l'attitudine al giudicato "rebus sic stantibus," in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, con conseguente impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, del decreto della Corte d'appello di conferma, modifica o revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Cass. civ. n. 18235/2023
L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).
Cass. civ. n. 17416/2023
Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Cass. civ. n. 16830/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza delegato all'adozione dell'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare componga il collegio del Tribunale di sorveglianza nell'eventuale giudizio di opposizione, non avendo quest'ultimo natura impugnatoria e risolvendosi nella valutazione dell'istanza di ammissione alla misura alternativa, all'esito del pieno contraddittorio, nella seconda fase del procedimento di primo grado.
Cass. civ. n. 16815/2023
In tema di equa riparazione, la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, propone domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole già maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l'indennizzo in relazione all'ulteriore irragionevole ritardo maturato tra l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001 e la conclusione del giudizio, sicché, avvalendosi di una facoltà prevista dalla legge, essa non pone in essere alcuna condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a buona fede.
Cass. civ. n. 16794/2023
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 16286/2023
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 15762/2023
A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio, quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di "facere" non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 13997/2023
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento).
Cass. civ. n. 12966/2023
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).
Cass. civ. n. 12332/2023
In tema di accertamento del passivo, il credito risarcitorio per danni cagionati all'immobile locato anteriormente al fallimento non è assistito da prededuzione, non potendo dalla prosecuzione "ex lege" del contratto di locazione immobiliare derivare a carico della massa dei creditori un pregiudizio riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era ancora "in bonis" e dovendosi tener conto della previsione dell'art. 111, comma 2, l.fall., che indica come prededucibili i soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione ovvero in occasione della procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 12116/2023
Non integra domanda nuova, inammissibile in appello, la deduzione dell'attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta, in quanto le indagini di carattere petitorio sono consentite nel giudizio possessorio soltanto al fine di valorizzare e qualificare situazioni di fatto denuncianti di per sé l'esistenza del possesso, "ad colorandam possessionem", potendosi il titolo esaminare solo come fatto probativo del possesso e non come fonte del diritto, sicché ogni nuova prospettazione di carattere petitorio da parte dell'attore in possessorio riguarda solo il fondamento del possesso, senza integrare domanda nuova.
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 11125/2023
I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e
Cass. civ. n. 10867/2023
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 10350/2023
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Cass. civ. n. 9786/2023
In tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non provato l'errore revocatorio dell'ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento della notifica, poiché non era stato documentato che i suddetti avvisi fossero stati allegati, in tale giudizio, al momento della costituzione del ricorrente e che, pertanto, fossero conoscibili dal collegio al momento della decisione).
Cass. civ. n. 9544/2023
In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata - potendo la legge limitare, espressamente o implicitamente, il ricorso ad essa onde garantire la durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU – non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la
Cass. civ. n. 9479/2023
decreto ingiuntivo non opposto - Profili deducibili - Sospensione dell'esecutorietà del d.i. - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole; conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale.
Cass. civ. n. 9344/2023
In tema di divorzio, il decreto di rigetto del reclamo proposto dal coniuge ai sensi dell'art. 708, u.c., c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis", è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali illegittimamente emessa, la quale, afferendo a posizioni di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, imprime al provvedimento i caratteri della decisorietà e definitività, sì da essere idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso straordinario proposto, ha affermato l'illegittimità della statuizione sulle spese assunta dalla corte d'appello, siccome riservata al tribunale in sede di definizione del giudizio, e, decidendo nel merito, ha disposto la sua revoca).
Cass. civ. n. 8283/2023
Il giudice di appello che, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l'imputato assolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell'istruttoria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontaria rinuncia, espressa o tacita, dell'imputato alla garanzia di un processo equo assicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concerta possibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive).
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 7235/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che si proceda con citazione diretta, anziché con richiesta di rinvio a giudizio, anche nel caso in cui il limite di pena di quattro anni, previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., sia superato in ragione della contestata recidiva qualificata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, posto che la recidiva, pur quando si delinea come circostanza ad effetto speciale, resta un'aggravante peculiare, inerente alla persona del colpevole, sicché, se ritenuta applicabile, può legittimamente riverberarsi sul solo trattamento sanzionatorio e non sull'accertamento della competenza o dell'individuazione della pena ai fini cautelari, ove vengono in rilievo criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato.
Cass. civ. n. 6503/2023
Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 6228/2023
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Cass. civ. n. 6033/2023
In tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale.
Cass. civ. n. 5031/2023
Avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale.
Cass. civ. n. 4277/2023
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Cass. civ. n. 3724/2023
In tema di concordato preventivo, il credito che nasce in capo al terzo in forza di mutuo erogato al debitore in concordato, affinché possa provvedere al deposito delle spese previste dall'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., non è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., in quanto il finanziamento è strumentale non agli scopi della procedura, ma all'interesse del debitore a che la stessa abbia corso dopo la sua formale apertura.
Cass. civ. n. 3436/2023
Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al termine per l'opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, aveva ritenuto inapplicabile alla lite pendente il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 22080 del 2017, sul presupposto dell'erronea qualificazione dello stesso alla stregua di "overruling").
Cass. civ. n. 3365/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.
Cass. civ. n. 3124/2023
Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).
Cass. civ. n. 2829/2023
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Cass. civ. n. 2787/2023
Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione.
Cass. civ. n. 2481/2023
d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 7 maggio 2014 e dall'art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 14 maggio 2015 e stabilito dalle Regioni (nella specie, dalla Regione Campania) per favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di disabilità gravissima - in quanto, una volta riconosciuta dalla P.A. la sussistenza dello "status" sanitario da cui consegue il diritto di ottenere l'erogazione, nessuno spazio residua alla discrezionalità amministrativa.
Cass. civ. n. 1899/2023
Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.
Cass. civ. n. 1765/2023
Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).
Cass. civ. n. 1304/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 111 Cost. e 6, § 3, Cedu, nella parte in cui non è prevista, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 584 cod. proc. pen. per le impugnazioni di merito, la notifica dell'atto di appello all'indagato, essendo garantito il diritto al contraddittorio dalla trasmissione degli atti al tribunale, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1141/2023
In presenza di un "supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.
Cass. civ. n. 838/2023
Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).
Cass. civ. n. 611/2023
L'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.
Cass. civ. n. 388/2023
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà; ne consegue che la decisione resa dalla Corte d'appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.
Cass. civ. n. 219/2023
La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
Cass. civ. n. 142/2023
Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.
Cass. civ. n. 43/2023
I crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall. nel successivo fallimento, ove derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati dal piano, alla duplice condizione che quest'ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti in parola risultino ad esso conformi, in quanto volti al raggiungimento dei suoi obiettivi previsti e all'adempimento della proposta.