14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 399 del 9 marzo 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’opposizione a decreto penale di condanna è un’impugnazione, alla quale sono applicabili le relative norme generali. Conseguentemente, se l’opposizione è proposta a mezzo di telegramma, la sottoscrizione dev’essere autenticata ai sensi dell’art. 583, comma 3, c.p.p., con onere dell’opponente di far riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell’autenticazione fatta sull’originale.
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