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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9914 del 4 marzo 2003

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9914 del 4 marzo 2003

Testo massima n. 1

L’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta oltre che nella cancelleria del Gip che ha emesso il decreto anche in quella dell’ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine opponente di cui al comma 1 dell’art. 461 c.p.p. si intende designare la parte in senso processuale, e pertanto non solo l’imputato ma anche il suo difensore.

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