14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18855 del 7 maggio 2014
Testo massima n. 1
La mancata indicazione, nell’atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall’art. 461 cod. proc. pen. non ne determina l’inammissibilità, atteso che l’atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 hanno carattere indicativo ed ammettono equipollenti idonei a consentire l’individuazione certa del provvedimento opposto. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l’opposizione in cui erano stati indicati il giudice che aveva emesso il decreto, il numero del procedimento penale e il numero del decreto ].
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