14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1623 del 19 giugno 1995
Testo massima n. 1
L’art. 96 c.p.p. non richiede l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata. Tale regola, che ha portata generale, non è derogata dall’art. 461, primo comma c.p.p. Conseguentemente, non necessita di autenticazione la firma dell’imputato che nomina il difensore ai fini della proposizione dell’opposizione a decreto penale di condanna. [ Fattispecie nella quale il Gip della pretura aveva respinto l’opposizione al decreto proposta dal difensore, ritenendo invalida la relativa nomina per la carenza di autenticazione della firma dell’imputato ].
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