14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 318 del 16 marzo 1994
Testo massima n. 1
La ratio della disposizione dell’art. 461, secondo comma, c.p.p., che prescrive, a pena di inammissibilità, che la dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna, deve contenere gli estremi e la data del decreto stesso, oltre all’indicazione del giudice che lo ha emesso, va individuata nella rapidità della procedura e nella connessa esigenza di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto, nella previsione di un ampio ricorso a tale strumento deflattivo del dibattimento. Siffatta prescrizione, peraltro, non ha carattere tassativo, sicché l’omissione o l’incompletezza della data determina l’inammissibilità solo ove comporti incertezza sulla identificazione del decreto opposto. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità, poiché il decreto opposto era identificabile, pur in mancanza della relativa data, grazie al numero, nonché all’entità della pena irrogata ed alla violazione attribuita all’imputato ].
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