12 Mag Art. 661 — Esecuzione delle sanzioni sostitutive
1. Per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 2856/1995
Il potere di modificare le prescrizioni inerenti all’ordinanza che ha disposto le modalità di esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso la suddetta ordinanza, a prescindere dal fatto che la persona sottoposta agli obblighi si sia trasferita.
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