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Art. 661 — Esecuzione delle sanzioni sostitutive

Art. 661 — Esecuzione delle sanzioni sostitutive

1. Per l’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2856/1995

Il potere di modificare le prescrizioni inerenti all’ordinanza che ha disposto le modalità di esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso la suddetta ordinanza, a prescindere dal fatto che la persona sottoposta agli obblighi si sia trasferita.

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