14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13295 del 22 marzo 2018
Testo massima n. 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l’imputato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto, né può applicarsi la previsione dell’art. 541 cod.proc.pen. che subordina la condanna dell’imputato alla refusione delle spese all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile.
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