12 Mag Art. 462 — Restituzione nel termine per proporre opposizione
1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell’articolo 175.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 138/2016
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice dell’esecuzione h tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice h tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione.[Nella specie, la S.C. ha ritenuto che in ipotesi di notifica al padre, capace e convivente, anche se avvenuta in data non certa, spetta all’istante allegare circostanze specifiche che avrebbero impedito di conseguire l’effettiva conoscenza del decreto].
Cass. pen. n. 16523/2011
È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest’ultima, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. [Fattispecie relativa alla notifica a mezzo del servizio postale].
Cass. pen. n. 4445/2006
La competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l’opposizione al decreto penale di condanna spetta al Giudice per le indagini preliminari e non al Giudice del dibattimento.
Cass. pen. n. 3030/2003
La competenza a decidere sull’istanza di restituzione in termine, per proporre opposizione al decreto penale di condanna, spetta al Gip e non al giudice del dibattimento [artt. 462 e 175, comma 4, c.p.p.].
Cass. pen. n. 193/1995
Perché la malattia possa costituire un caso di forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, occorre che sia di tale gravità da impedire la proposizione dell’opposizione a mezzo della posta o di procuratore speciale. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato, in particolare, che il soggiorno all’estero per cure non costituisce forza maggiore e che il caso fortuito non può essere fondato sulla colpevole dimenticanza del consegnatario dell’atto o sul colpevole smarrimento di questo].
Cass. pen. n. 2019/1994
Non è sufficiente all’imputato, che chieda la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, avendo avuto tardiva conoscenza di detto provvedimento, notificato al proprio difensore che non l’aveva avvertito, invocare a propria discolpa la condotta del difensore medesimo, liberamente scelto anche come domiciliatario. Infatti, la particolare qualifica del domiciliatario impone un’interpretazione rigorosa in ordine alla prova della non conoscenza dell’atto da parte del rappresentato. [Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza nella quale il pretore non aveva ritenuto che l’intervento del difensore di fiducia dell’imputato fosse sufficiente a fornire la prova della mancata conoscenza, inconsapevole, del provvedimento da impugnare].
Cass. pen. n. 379/1994
In tema di restituzione in termini, non costituisce causa di forza maggiore che impedisce l’osservanza del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 461 c.p.p., l’infermità dovuta all’impossibilità di deambulazione, dal momento che l’opposizione stessa può essere proposta, secondo il dettato della norma citata, anche a mezzo del difensore. [Fattispecie nella quale è stata adottata, quale causa di forza maggiore, l’impossibilità di deambulare per l’insorgere di una lombosciatalgia].
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