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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 193 del 9 febbraio 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 193 del 9 febbraio 1995

Testo massima n. 1

Perché la malattia possa costituire un caso di forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, occorre che sia di tale gravità da impedire la proposizione dell’opposizione a mezzo della posta o di procuratore speciale. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato, in particolare, che il soggiorno all’estero per cure non costituisce forza maggiore e che il caso fortuito non può essere fondato sulla colpevole dimenticanza del consegnatario dell’atto o sul colpevole smarrimento di questo ].

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