14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 430 del 24 marzo 1992
Testo massima n. 1
La rinuncia all’opposizione a decreto penale è atto formale che non ammette equipollenti; pertanto, non solo deve essere espressa con particolari forme, ma anche non può, in ogni caso, essere tacita. Infatti, posto che, l’opposizione a decreto penale deve inquadrarsi nel più generale istituto delle impugnazioni, tanto più che nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la previsione della esecutività del decreto penale conseguente alla mancata comparizione dell’opponente, è evidente che la rinuncia all’opposizione in tanto produce effetti in quanto siano osservate le formalità di cui all’art. 589 c.p.p., il quale fa rinvio agli artt. 581, 582 e 583 stesso codice. [ Nella fattispecie la S.C. ha annullato l’ordinanza del Gip che aveva rigettato l’opposizione a decreto penale sotto il riflesso che, avendo l’imputato provveduto al pagamento delle spese di giustizia, tale comportamento doveva essere inteso come un’implicita rinuncia all’opposizione ].
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