12 Mag Art. 321 — Oggetto del sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [ 253 ] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [ 262 3]. Prima dell’esercizio dell’azione penale [ 405 ] provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [ 240 c.p.].
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [ 386 ]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 57407/2018
In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all’intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca. [In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l’anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca].
Cass. pen. n. 46201/2018
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l’appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione.
Cass. pen. n. 42577/2018
Non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa nel caso in cui il giudice di appello, che riformi “in peius” la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi o modificare il giudizio sulla loro attendibilità. [Fattispecie in cui l’imputato era stato assolto in primo grado dal reato di lesioni, perché commesso in situazione di legittima difesa, e successivamente condannato in appello sulla base ad una diversa interpretazione in ordine alla sussistenza dell’attualità del pericolo di un danno grave alla persona, da cui era conseguita l’esclusione, invece, della scriminante].
Cass. pen. n. 41051/2018
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini di determinare la valutazione di mercato dei beni da sottoporre a vincolo,che deve essere proporzionata al prezzo o al profitto del reato, può ricorrersi al valore di acquisto degli stessi ove adeguato e non sproporzionato rispetto a quello reale, mentre tale valore è del tutto neutro quando è radicalmente differente.
Cass. pen. n. 26340/2018
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare.
Cass. pen. n. 22843/2018
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all’operato dell’amministratore giudiziario, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. [Fattispecie in cui la Corte ha convertito in opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione il ricorso in cassazione proposto avverso il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata dal componente dell’organismo di vigilanza nominato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n.231 del 2001, dall’amministratore giudiziario della società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro].
Cass. pen. n. 15459/2018
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al g.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.
Cass. pen. n. 8268/2018
Il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità.
Cass. pen. n. 6940/2018
Nell’ipotesi di sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva che non dispone la confisca, il bene va restituito all’avente diritto solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l’imposizione del vincolo, giacchè la cessazione della permanenza del reato edilizio con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessate anche le esigenze cautelari.
Cass. pen. n. 1499/2018
In caso di sequestro preventivo disposto erroneamnete nella forma dell’ordinanza anziché in quella del decreto motivato prevista dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, avuto riguardo al principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., né è configurabile in capo al destinatario della misura, alcun concreto interesse ad agire per un’eventuale tutela processuale, fermo restando che il sequestro, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque natura e valore di decreto.
Cass. pen. n. 53834/2017
In sede di riesame o di appello avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale, ai fini della determinazione del profitto sequestrabile, è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata e ad indicare puntualmente la sua pertinenza o meno rispetto all’oggetto dell’indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, incompatibile con l’incidente cautelare. [In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto della richiesta di riduzione del profitto confiscabile derivante dal reato di truffa, fondata su una consulenza tecnica di parte, ritenendo di non poter valutare le complesse questioni tecnico-contabili prospettate in detta consulenza].
Cass. pen. n. 29586/2017
In tema di misure cautelari reali, quando uno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta è assorbito in altro reato di uguale gravità che lascia intatti i presupposti applicativi della cautela, non sussiste l’interesse dell’indagato, in sede di riesame, ad ottenere una pronuncia che ne dichiari la insussistenza. [Fattispecie in tema di sequestro di immobile in ordine ai reati di tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento della stessa, in cui quest’ultimo reato è stato ritenuto assorbito nel primo].
Cass. pen. n. 28077/2017
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. 12-bis, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l’obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro. [In motivazione, la Corte ha osservato che il rapporto tra il vincolo imposto dall’apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull’interesse dei creditori l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente “pericoloso”, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato].
Cass. pen. n. 22231/2017
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Ne consegue che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all’insussistenza del “fumus commissi delicti”, giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l’autonomia del giudizio cautelare.
Cass. pen. n. 19994/2017
In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività dell’atto impugnato disposto dalla commissione tributaria, venendo meno solo a seguito dello sgravio da parte della Agenzia delle Entrate o dell’annullamento della pretesa fiscale con decisione, anche non definitiva, del giudice tributario. [Fattispecie di sequestro preventivo per equivalente finalizzato allla confisca del profitto del reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nella quale la Corte ha escluso l’incidenza sui presupposti del vincolo cautelare dell’intervenuta sospensione, in sede di giustizia tributaria, dell’esecutività dell’avviso di accertamento, evidenziandone la natura di provvedimento ad efficacia limitata e a cognizione sommaria].
Cass. pen. n. 19991/2017
In materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato non è preclusa dalla circostanza che il Pubblico Ministero abbia nel frattempo disposto la citazione diretta a giudizio dell’imputato. [In motivazione, la S.C. ha osservato che l’ipotesi di instaurazione del processo di cui all’art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto il profilo dell’effetto preclusivo di tale questione, da quella di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, nella quale l’esistenza degli elementi costituenti il “fumus” è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell’accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare].
Cass. pen. n. 14251/2017
Il provvedimento con cui il G.I.P. decide sull’ordine del P.M. di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da giudice dell’esecuzione, è impugnabile solo mediante l’opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 5845/2017
In tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso [In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, sede di una struttura riabilitativa, ritenendo inidonea l’asserita pertinenzialità dello stesso rispetto ai fatti di maltrattamento ivi accaduti, fondata sul solo assunto che senza l’immobile tali fatti non sarebbero accaduti con le modalità contestate].
Cass. pen. n. 19500/2016
Non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente costituite in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell’imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore. [In motivazione, la S.C. ha precisato che, ai fini della individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare, non rilevano né il “nomen” contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all’art. 1851 cod. civ., ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ.].
Cass. pen. n. 9149/2016
Ai fini dell’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose “pertinenti al reato” finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l’esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la “pertinenza” richiesta dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. [In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sequestro preventivo, a fini impeditivi, di vettura abitualmente adoperata per attività di cessione di stupefacente].
Cass. pen. n. 3535/2016
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la comunione legale dei beni con il coniuge, estraneo al reato, non è di ostacolo di per sé alla confisca pro-quota dell’immobile che ne costituisca oggetto. [In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la misura ablatoria funzionale alla confisca può riguardare i beni in comproprietà anche nella loro interezza, qualora siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento].
Cass. pen. n. 41354/2015
È legittimo il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di una società, nei cui confronti pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente da reato, anche quando sopravviene a carico dell’ente una procedura concorsuale, poiché tale vicenda giuridica non sottrae al giudice penale il potere di valutare, all’esito del procedimento, se disporre la confisca, e, in caso positivo, con quale estensione e limiti. [Fattispecie in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di società ammessa, dopo l’applicazione della misura, alla procedura di concordato preventivo].
Cass. pen. n. 39187/2015
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Cass. pen. n. 38148/2015
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali [server, computer e “hard disk”] coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l’interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. [In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al “dato informatico”, in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro].
Cass. pen. n. 33765/2015
In tema di confisca per equivalente, poichè il giudice è tenuto ad indicare solo l’importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i beni da apprendere, l’ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell’importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell’imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca.
Cass. pen. n. 31022/2015
In tema di sequestro preventivo, l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.
Cass. pen. n. 24785/2015
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio ai sensi dell’art. 648 quater c. p. – introdotto con l’art. 63, comma quarto, D.L.vo n. 231 del 2007 – può essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore della predetta norma [29 dicembre 2007], in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.
Cass. pen. n. 22120/2015
In materia di sequestro preventivo, non sussiste l’obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l’esecuzione di un sequestro, né quello di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese a quello preventivo, data la diversità delle esigenze presidiate.
Cass. pen. n. 17132/2015
Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso “per saltum” in cassazione che, in materia cautelare reale, è proponibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli artt. 322 bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 15923/2015
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. [In motivazione, la S.C. ha precisato che il sequestro funzionale alla confisca diretta può colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché il denaro sequestrato sia comunque riferibile all’indagato e sussista il rapporto pertinenziale tra il numerario sottoposto a vincolo e il reato del quale esso costituisce il profitto illecito].
Cass. pen. n. 14109/2015
In tema di misure cautelari reali, la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di sequestro preventivo del P.M. ex art. 321 cod. proc. pen. dopo l’esercizio dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio appartiene al g.u.p., anche se l’udienza preliminare deve ancora svolgersi, in quanto la competenza si radica nel momento in cui è presentata la richiesta cautelare e non quando la stessa viene decisa.
Cass. pen. n. 11497/2015
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, quando il bene sia formalmente intestato a terzi, la prova che l’acquisto sia stato compiuto con provvista fornita in tutto o in parte dall’indagato, costituisce presunzione “iuris tantum” della natura fittizia dell’intestazione alla quale il formale intestatario può opporsi adducendo elementi indicativi della riconducibilità del cespite alla sua disponibilità e alla sua sfera di interesse economico.
Cass. pen. n. 11324/2015
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, l’esistenza del “fumus commissi delicti” viene meno quando il reato presupposto risulti estinto per prescrizione, in quanto la causa di estinzione esclude la possibilità di configurare astrattamente la esistenza delle condizioni di legittimità del vincolo cautelare reale. [Fattispecie in materia di intestazione fittizia di beni, aggravata dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991].
Cass. pen. n. 10105/2015
In tema di sequestro preventivo, la nomina dell’amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero, atteso il contenuto delle previsioni di cui agli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen., a seguito dell’intervento normativo “ex lege” 15 luglio 2009, n. 94, e il relativo decreto, data la sua natura meramente esecutiva, non è appellabile ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., ma può essere sottoposto a controllo solo nelle forme dell’incidente di esecuzione.
Cass. pen. n. 9279/2015
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è previsto un termine entro cui deve essere disposta, a pena di inefficacia della misura cautelare, la confisca dei beni sottoposti al vincolo, non trovando applicazione quanto dettato in tema di misure di prevenzione dall’art. 24, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Cass. pen. n. 6469/2015
Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l’azione esecutiva civile. [In motivazione, la Corte ha evidenziato che il terzo creditore e lo Stato sono titolari di posizioni tra loro non incompatibili e che, pur in presenza del diritto di credito, in difetto del vincolo cautelare, l’indagato potrebbe effettuare comunque negozi giuridici idonei a disperdere il bene e a frustrare irreparabilmente la pretesa ablatoria].
Cass. pen. n. 47686/2014
In tema di sequestro preventivo, il “periculum in mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati.
Cass. pen. n. 36369/2014
È illegittimo il sequestro preventivo della patente di guida – disposto nei confronti di soggetto indagato per il reato di omicidio colposo – trattandosi di documento non collegato da alcun diretto ed effettivo nesso di pertinenza con lo scopo cautelare tipico del sequestro, ex art. 321 cod. proc. pen., preordinato ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati, considerato che il sequestro della patente di guida non priverebbe l’indagato della facoltà di guidare, in quanto solo l’autorità amministrativa può sospendere, in via cautelare, l’efficacia della abilitazione alla guida – solo materialmente incorporata nel documento della patente; d’altra parte, il giudice penale può applicare la corrispondente sanzione amministrativa accessoria solo nei casi, espressamente previsti, di reati collegati alla violazione delle norme del codice della strada ed in esito alla sentenza di condanna.
Cass. pen. n. 34136/2014
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni per il valore sproporzionato degli stessi rispetto alla possibilità economica del destinatario della misura deve essere valutata, qualora si ritenga di doverne circoscrivere l’operatività in un ambito di ragionevolezza temporale avendo riguardo non tanto al momento formale dell’acquisto, quanto al momento in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati.
Cass. pen. n. 26596/2014
In tema di sequestro preventivo, ai fini dell’affermazione del “fumus commissi delicti” del reato proprio contestato anche a soggetti che non rivestono la qualifica tipica, è necessario che il giudice motivi anche sull’elemento psicologico dell’autore proprio, atteso che la sua mancanza impedisce la stessa astratta configurabilità del predetto reato. [Fattispecie relativa al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza contestato in concorso al direttore generale di una Cassa di Risparmio e a soggetti estranei all’ente di credito].
Cass. pen. n. 12245/2014
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la permuta di un bene certo, nella disponibilità dell’imputato e di immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato.
Cass. pen. n. 10561/2014
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.
Cass. pen. n. 5657/2014
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, incombendo, in tale caso, sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del “periculum in mora” in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato stesso.
Cass. pen. n. 3912/2014
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il “quantum” dell’indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all’esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso. [Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell’arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito].
Cass. pen. n. 2210/2014
In tema di misure cautelari reali non può più farsi questione circa la sussistenza del “fumus commissi delicti” quando sia intervenuto, con riguardo al reato in relazione al quale il provvedimento è stato adottato, il decreto che dispone il giudizio.
Cass. pen. n. 10567/2013
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato [nella specie, di omesso versamento di ritenute certificate], il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, nel caso di sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare indicato nel decreto di sequestro e l’ammontare delle cose sottoposte a vincolo, può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia, presentando apposita richiesta al P.M., al gip, ovvero appello al tribunale del riesame.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. [Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, che aveva respinto l’appello del P.M. perché il decreto di sequestro non conteneva l’indicazione dei beni da assoggettare a vincolo al fine di verificarne la corrispondenza all’entità del profitto del reato].
Cass. pen. n. 6589/2013
È illegittimo il provvedimento di sequestro preventivo che prospetti ipotesi alternative sulla proprietà dei beni sottoposti a vincolo perché ciò comporta anche la impossibilità di individuare il soggetto nei cui confronti l’atto viene eseguito, e, quindi, il titolare del diritto alla restituzione, cui spetta la facoltà di proporre riesame. [Fattispecie relativa a sequestro di somme di denaro giacenti sul conto corrente intestato a Comune ma provento di attività criminosa, ex artt. 640, 323 e 353 cod. pen., perpetrata dal sindaco e dal direttore dell’ufficio tecnico].
Cass. pen. n. 25849/2012
In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l’obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato circa l’esecuzione del sequestro, nè sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro preventivo.
Cass. pen. n. 14484/2012
Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.
In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in “leasing” all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. [Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca].
Cass. pen. n. 7675/2012
Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l’onere, ma non l’obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento.
Cass. pen. n. 7674/2012
È abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., investito di una richiesta di revoca di sequestro preventivo avente ad oggetto una pluralità di beni, rimessi gli atti al P.M. perché decida sulla restituzione di alcuni di essi, si riservi la decisione sulla destinazione dei restanti all’esito di accertamenti della polizia giudiziaria delegata dallo stesso giudice, verificandosi in tal caso una stasi ed una regressione del procedimento in palese violazione dell’art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. nonchè un’investitura diretta della polizia giudiziaria contrastante con l’art. 326 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 6599/2012
Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul “carico urbanistico”, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.
Cass. pen. n. 5016/2012
Nel giudizio di appello proposto contro un sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del “fumus delicti” è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l’inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall’art. 321 c.p.p..
Cass. pen. n. 2169/2012
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto, ove si proceda per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [art. 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74], anche nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati sia inferiore alla soglia prevista dal comma terzo della citata disposizione.
Cass. pen. n. 1893/2012
Il sequestro preventivo “per equivalente”, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto così come avviene in sede di confisca. [In applicazione del principio enunciato, la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto attraverso la sua assimilazione al risparmio derivante dal mancato versamento delle imposte sui redditi nonché alla percentuale del 25 per cento, pari alla aliquota evasa, calcolata sull’ammontare delle operazioni inesistenti fatturate].
Cass. pen. n. 1199/2012
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, disposto per il reato di omessa dichiarazione [art. 5, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74] è riferibile all’ammontare dell’imposta evasa, in quanto quest’ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, riconducibile alla nozione di “profitto” del reato in questione. [In motivazione la Corte ha precisato che il profitto è costituito dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo].
Cass. pen. n. 646/2012
È illegittimo, in quanto adottato da giudice incompetente, il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso dal tribunale del riesame su richiesta formulata dal P.M., trattandosi di provvedimento rientrante nella competenza esclusiva del G.i.p. [Nella specie, il P.M. aveva presentato la richiesta cautelare per la prima volta al tribunale del riesame, adito dall’indagato a seguito dell’impugnazione proposta contro la convalida del sequestro probatorio eseguito d’iniziativa dalla P.G.].
Cass. pen. n. 231/2012
Gli animali sono considerate “cose”, assimilabili – secondo i principi civilistici – alla “res”, anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo.
Cass. pen. n. 15022/2011
Il sequestro del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza conserva validità, dopo l’entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 di depenalizzazione della sanzione accessoria della confisca, dovendo soltanto valutarsi, ad opera del giudice penale in forza del principio della “perpetuatio iurisdictionis”, la conformità ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari, verificando l’esistenza del “fumus commissi delicti”.
Cass. pen. n. 8987/2011
È illegittimo il sequestro preventivo dell’autovettura utilizzata per commettere il reato di atti persecutori, non essendo la stessa strutturata funzionalmente alla commissione del medesimo.
Cass. pen. n. 6894/2011
Il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente [art. 11, L. 16 marzo 2006, n. 146], ove riguardi un bene in comproprietà tra l’indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l’intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, dev’essere contenuto entro la quota di proprietà dell’indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare.
Cass. pen. n. 20610/2010
Ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c] cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell’imputato, ma in uso a quest’ultimo].
Cass. pen. n. 10810/2010
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso.
Cass. pen. n. 10688/2010
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente,sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di “leasing”. [Nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione].
Cass. pen. n. 49437/2009
È legittimo il provvedimento cautelare con cui il giudice penale, in relazione a condotta di diffusione abusiva in rete di opere dell’ingegno, contestualmente al sequestro preventivo del sito il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita, imponga ai fornitori di servizi internet operanti sul territorio dello Stato italiano di inibire l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività di diffusione di dette opere.[In motivazione la Corte ha richiamato gli artt. 14 -17 del D.Lgs. n. 70 del 2003 secondo cui l’autorità giudiziaria può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di un servizio della società dell’informazione impedisca o ponga fine alle violazioni commesse ovvero impedisca l’accesso al contenuto illecito].
Cass. pen. n. 41870/2009
In tema di guida in stato d’ebbrezza, è legittimo il sequestro [per intero] di un veicolo “con il quale è stato commesso il reato” in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato.
Cass. pen. n. 35161/2009
In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del “periculum in mora” è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l’individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell’attività illecita ipotizzata. [Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del “periculum in mora” in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell’utilizzo di sostanze dopanti].
Cass. pen. n. 28189/2009
È ammissibile il sequestro [per intero] di un bene in vista della confisca della quota dell’indagato/imputato. [In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di successiva confisca, il terzo estraneo potrà rivalersi “pro quota” sul prezzo ricavabile dalla vendita del bene].
Cass. pen. n. 19764/2009
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto.
Cass. pen. n. 16669/2009
Deve ritenersi legittima la confisca [ed il sequestro preventivo ad essa finalizzata] di beni di cui ha disponibilità l’autore di reati previsti nell’art. 640 quater c.p. fino alla concorrenza di un valore corrispondente al profitto conseguito da terzi estranei con tali condotte.[Nella specie, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni appartenenti ad una commercialista che, in concorso con funzionari dell’Agenzia delle entrate, aveva ottenuto, intervenendo abusivamente nel sistema informatico dell’anagrafe tributaria, uno sgravio fiscale in favore dei suoi clienti].
Cass. pen. n. 1806/2009
Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchè possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso. [In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di confisca, prevale, invece, la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole].
Cass. pen. n. 1152/2009
Il sequestro preventivo di un edificio confiscabile a norma dell’art. 12 sexies, commi primo e secondo, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modif. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, si estende alle pertinenze dell’edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima.
Cass. pen. n. 825/2009
In tema di reati edilizi, ai fini dell’adozione del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile già ultimato ed occupato, l’esigenza cautelare di evitare l’aggravamento del carico urbanistico è incompatibile con l’autorizzazione all’uso dell’immobile stesso.
Cass. pen. n. 45400/2008
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall’indagato in pegno regolare, e ciò perché questi conserva il potere di alienare il bene o di attivarsi per l’estinzione dell’obbligazione e la conseguente restituzione della “eadem res” fornita in garanzia. [Ha tuttavia precisato la Corte che il giudice di merito che dispone la misura può graduare la portata del sequestro e limitare l’estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato per non pregiudicare le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all’illecito penale; in tal modo operando una doverosa scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell’ambito di efficacia del vincolo].
Cass. pen. n. 45389/2008
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art. 322-ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art. 316 – bis c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati. [La Corte ha precisato che il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente].
In tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa.
Cass. pen. n. 6444/2008
In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. [Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l’intera area nella disponibilità della società facente capo all’indagato].
Cass. pen. n. 6342/2008
La misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca «per equivalente» prevista in materia di reati transnazionali dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle res costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall’art. 3 della legge citata, in base al combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 11 L. n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali.
Cass. pen. n. 36884/2007
La previsione di cui all’art. 321 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per « cose pertinenti al reato» sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all’agevolazione nella commissione di altri reati.
Cass. pen. n. 35482/2007
In tema di giudicato cautelare, premesso che esso copre soltanto il dedotto e non il deducibile, deve altresì ritenersi che la copertura non si estenda a quelle questioni le quali, ancorché dedotte, non siano state, tuttavia, decise. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, con riguardo ad un caso in cui era stato disposto, ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., il sequestro di cose ritenute assoggettabili a confisca, ha ritenuto che non desse luogo a giudicato cautelare il fatto che un precedente provvedimento di sequestro preventivo, a seguito di richiesta di riesame con la quale era stata prospettata anche la questione della confiscabilità delle cose sequestrate, fosse stato annullato per ragioni non attinenti a tale questione, la quale, quindi, non era stato neppure esaminata].
Cass. pen. n. 20204/2007
Se viene scoperto che un bar è utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti, il Pubblico Ministero è legittimato a ricorrere al sequestro preventivo, indipendentemente dalla misura cautelare tipica della chiusura temporanea del negozio ipotizzata dal T.U. sugli stupefacenti. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 16658/2007
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto le somme dovute in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, dal momento che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare dette somme, di cui all’art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 14187/2007
Il pubblico ministero è titolare del potere di ordinare lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo, laddove esso costituisca un’ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. Avverso tale provvedimento può attivarsi la procedura dell’incidente di esecuzione, nella quale non possono però contestarsi le ragioni stesse del sequestro [sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora], in quanto in tal modo verrebbe posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma invece verrebbe sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell’esecuzione e per la cui risoluzione l’ordinamento appresta altri specifici rimedi; in sede esecutiva, piuttosto, è possibile solo censurare il provvedimento con cui il pubblico ministero ha dato esecuzione al sequestro preventivo, o deducendo l’inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell’esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell’attuazione. [Fattispecie in cui il pubblico ministero, relativamente a un immobile edificato in violazione della normativa edilizia e ambientale e rispetto al quale più volte erano stati violati i sigilli, ottenuto il provvedimento di sequestro preventivo, in sede di esecuzione di detto provvedimento aveva ordinato lo sgombero del manufatto abusivo; la Corte ha rigettato il ricorso avvero l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva a sua volta rigettato l’istanza tesa a ottenere la revoca del provvedimento di sbombero]. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 40972/2006
Il pubblico ministero non può rigettare l’istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell’art. 321 c.p.p. Ne consegue che la Corte di cassazione, qualificato l’atto del pubblico ministero come parere negativo sull’istanza, deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari annullando senza rinvio l’ordinanza con cui il tribunale del riesame ha deciso in sede di appello contro un provvedimento del pubblico ministero per il quale non è ammesso il rimedio di cui all’art.322 c.p.p.
Cass. pen. n. 37033/2006
Oggetto del sequestro preventivo [art. 321 c.p.p.] può essere qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato — purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
Cass. pen. n. 10437/2006
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un’attività e non l’attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, sicché è illegittimo, peraltro risolvendosi nell’indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all’esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.
Cass. pen. n. 21334/2005
L’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma terzo bis, c.p.p., convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. è inoppugnabile.
Cass. pen. n. 20168/2005
Il disposto di cui all’art. 114 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, secondo cui, «nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia » trova applicazione anche nel caso di sequestro preventivo eseguito d’iniziativa, in caso di urgenza, dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma terzo bis, c.p.p., nonostante che tale norma non faccia parte di quelle richiamate dal citato art. 356, atteso che tale mancanza è presumibilmente dovuta al solo fatto che il sequestro preventivo era originariamente previsto come atto del giudice, e solo successivamente è stata introdotta, con il D.L.vo n. 12 del 1991, la possibilità che ad esso procedesse, eccezionalmente, la polizia giudiziaria.
Cass. pen. n. 38728/2004
Il provvedimento di sequestro preventivo di terreni abusivamente lottizzati non viola la riserva di giurisdizione stabilita in favore del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia, dall’art. 34 del D.L.vo n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000, dal momento che tale disposizione esclude, in detta materia, la giurisdizione civile, non quella penale. [ Mass. redaz. ].
Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, c.p.p., può essere disposto anche con riguardo a terreni oggetto di lottizzazione abusiva, nonostante che la confisca obbligatoria di tali terreni, quale prevista dall’art. 44, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [riproduttivo dell’art. 19 della legge 20 febbraio 1985, n. 47], sia qualificabile, a differenza di quella prevista dall’art. 240 c.p., non come misura di sicurezza patrimoniale ma come sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale anche nei confronti di terzi estranei al reato, ferma restando la possibilità per costoro, se in buona fede, di far valere i loro diritti davanti al giudice civile.
Il sequestro preventivo di terreni che si assumono oggetto di lottizzazione abusiva presuppone soltanto l’astratta configurabilità del reato, nulla rilevando che questo possa essere estinto o ritenuto insussistente per difetto dell’elemento soggettivo, come pure che l’attività di lottizzazione sia esaurita e le opere edilizie ultimate. Il giudice, quindi, nel disporre la suddetta misura, non è tenuto a motivare sul pericolo che la libera disponibilità dei terreni possa aggravare le conseguenze del reato.
La possibilità di sanatoria delle opere costruite sui terreni abusivamente lottizzati, prevista dall’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, non impedisce l’assoggettabilità dei suddetti terreni a sequestro preventivo, venendo meno l’applicabilità della confisca e, conseguentemente, il potere di disporre la suddetta misura cautelare, solo a seguito del provvedimento con il quale la competente autorità amministrativa abbia autorizzato successivamente la lottizzazione.
Cass. pen. n. 31565/2004
Deve ritenersi abnorme, in quanto espressione di un potere non consentito, il provvedimento di sequestro preventivo la cui operatività sia condizionata all’esito di accertamenti da effettuarsi a cura dello stesso indagato, atteso che, per un verso, la stessa, postulata necessità di tali accertamenti esclude l’attualità del periculum in mora e, per altro verso, non può attribuirsi al sequestro preventivo l’atipica funzione di inibitoria di possibili comportamenti illeciti in luogo di quella sua propria di costituire un argine alle conseguenze del reato già commesso. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza applicativa di sequestro preventivo di un impianto industriale, accompagnata dall’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività fino alla scadenza di un termine entro il quale l’interessato avrebbe dovuto produrre documentazione attestante l’accertata regolarità del suddetto impianto, con riguardo alle norme sull’inquinamento atmosferico ed all’igiene del lavoro].
Cass. pen. n. 30340/2004
È preclusa — e se proposta deve dichiararsi inammissibile — la richiesta di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo qualora l’istante richieda una rivalutazione del medesimo quadro processuale, quantunque sulla base di ulteriori e più analitiche argomentazioni, e non faccia valere elementi sopravvenuti rispetto alla data di emanazione del provvedimento.
Cass. pen. n. 29952/2004
La sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità della misura può essere verificata anche alla stregua di «fatti non sopravvenuti», intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell’emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento.
Cass. pen. n. 29951/2004
È ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare.
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. [In ordine alle altre tipologie di sequestro la Corte ha precisato in motivazione che: a] il sequestro probatorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale, trattandosi di una misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse della ricerca della verità nel procedimento penale; b] il sequestro conservativo previsto dall’art. 316 c.p.p., in quanto strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto, rientra, in caso di fallimento dell’obbligato, nell’area di operatività del divieto di cui all’art. 51 L. fall., secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento; c] il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall’art. 321 comma 1 c.p.p., di beni appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita è legittimo, a condizione che il giudice, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale; d] il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente «pericoloso» in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato].
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni appartenenti alla società fallita, la curatela fallimentare non è «terzo estraneo al reato» in quanto il concetto di appartenenza di cui all’art. 240 comma 3 c.p.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, sì che deve intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all’utilizzazione dei profitti derivati. [In motivazione la Corte ha precisato che la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma che tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare].
Cass. pen. n. 1415/2004
Al fine di disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 [modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa], per la sussistenza del fumus commissi delicti è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell’imputato per uno dei delitti elencati nel citato articolo, cui consegue in ogni caso la confisca dei beni nella sua disponibilità, allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica e il valore economico di detti beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
Cass. pen. n. 814/2004
In sede esecutiva può disporsi, oltre alla confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, anche il sequestro preventivo dei beni assoggettabili alla suddetta misura.
Cass. pen. n. 47710/2003
In tema di misure cautelari reali, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal P.M. a norma dell’art. 321 comma 3 bis c.p.p. non è previsto alcun autonomo mezzo di impugnazione, atteso che l’art. 322 bis del codice di rito non include tale provvedimento nell’ambito di quelli avverso i quali è consentito l’appello, e, adoperando il termine «ordinanza», intende fare chiaro riferimento a provvedimenti adottati dal giudice [mentre, relativamente a quelli emessi dal P.M., menziona esplicitamente soltanto il decreto che dispone la revoca del sequestro].
Cass. pen. n. 39713/2003
È legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., del manufatto abusivo eseguito dai vigili urbani addetti al controllo del settore edilizio, atteso che questi rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.
Cass. pen. n. 36773/2003
Può essere oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo anche un’intera azienda, utilizzata per traffici illeciti che si affianchino alla normale attività, purché siano individuati precisi e concreti elementi indicativi di una prognosi di pericolosità derivante dal mantenimento della disponibilità della cosa [in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di una farmacia, utilizzata dal suo titolare per la commissione di truffe a danno della Regione, aveva motivato la misura reale sul periculum in mora che la disponibilità della stessa da parte dell’indagato potesse «agevolare la commissione di altri reati»].
Cass. pen. n. 36174/2003
In tema di sequestro preventivo, di cui all’art. 321 c.p.p., il fatto che il pubblico ministero sia già intervenuto nel procedimento, per essere già in corso indagini relativamente agli stessi fatti, non è di ostacolo a che la polizia giudiziaria disponga il sequestro in via d’urgenza, atteso che il citato art. 321 consente agli ufficiali di P.G. di procedere al sequestro preventivo in tutti quei casi in cui per la situazione di urgenza non sia possibile attendere il provvedimento del P.M.; situazione di urgenza che oltre a potersi verificare nelle ipotesi in cui gli ufficiali di P.G. agiscano di loro iniziativa, è riscontrabile in quelle in cui operino eseguendo compiti loro affidati dall’autorità giudiziaria, nel corso dei quali possono dovere fronteggiare una situazione imprevista.
Cass. pen. n. 21023/2003
È ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente, la cui costruzione sia ultimata, a condizione che gli effetti pregiudizievoli, che, quali conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato, possono verificarsi, abbiano il requisito della concretezza, e siano accertati dal giudice di merito con adeguata motivazione.
Cass. pen. n. 17655/2003
La competenza a disporre il sequestro preventivo [fattispecie relativa ad un forno dove si effettuavano senza autorizzazione attività di smaltimento di rifiuti pericolosi] nel caso in cui contemporaneamente penda procedimento penale davanti al giudice di primo grado e procedimento nella fase delle indagini preliminare, per lo stesso reato in relazione ad altri imputati, è funzionalmente del giudice di merito, in quanto il sequestro pur postulando un vincolo pertinenziale con un reato svolge una funzione preventiva che non si collega necessariamente con l’autore del fatto ma con beni la cui libera disponibilità costituisce situazione di pericolo.
Cass. pen. n. 12878/2003
Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato. [Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata].
In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto [anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici] ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività.
Cass. pen. n. 9058/2003
In materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche dell’immobile abusivamente costruito e già ultimato, atteso che le esigenze cautelari ravvisabili sono sia il paventato aumento del carico urbanistico sia le ulteriori conseguenze dovute all’uso ed al godimento dell’opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti.
Cass. pen. n. 8997/2003
In tema di misure cautelari reali, è illegittima la motivazione dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame rigetti il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo [art. 321 c.p.p.] richiamandosi alle affermazioni contenute nella richiesta del P.M., non corredate dagli atti su cui essa si fonda, in quanto ogni provvedimento del giudice deve fondarsi sugli elementi forniti a supporto delle richieste delle parti, al fine di consentire ad esse di interloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli accertamenti a fondare il provvedimento. [Nella specie non erano state allegate agli atti, né in sede di applicazione della misura cautelare reale né in sede di riesame, le indagini della Guardia di Finanza sulla base delle quali era stata accertata la disponibilità del ricorrente, in ordine ad alcune autovetture, ritenuta incompatibile con i redditi di lecita provenienza goduti dallo stesso ricorrente].
Cass. pen. n. 41179/2002
Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti l’istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 c.p.p., il ricorso per saltum in cassazione il quale, ai sensi dell’art. 569, primo comma, c.p.p., è proponibile esclusivamente avverso le sentenze di primo grado e, in materia cautelare, solo in relazione al decreto iniziale e genetico, ex art. 325 c.p.p., con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex art. 322 bis e 568, ultimo comma, c.p.p.
Cass. pen. n. 420/2002
L’avvenuta ultimazione di un immobile abusivo non esclude che esso possa essere legittimamente sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., considerando, per un verso, che questo, nel prevedere che la cosa pertinente al reato possa essere sequestrata quando la sua disponibilità possa «aggravare o protrarre le conseguenze» del medesimo, esprime la volontà che vengano impediti effetti che vanno oltre la struttura tipica del reato, e cioè oltre la condanna [nei reati formali] ed oltre l’evento naturalistico [nei reati materiali]; per altro verso che, tenendo presente l’oggetto della normativa penale in materia urbanistica, costituito dalla tutela sostanziale dell’assetto territoriale, questo viene ad essere necessariamente turbato non solo dalla realizzazione, ma anche dall’uso della costruzione abusiva, siccome implicante nuova domanda di servizi e di infrastrutture destinate ad aggravare il carico urbanistico.
Cass. pen. n. 11146/2002
In materia edilizia, anche in caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato, è ipotizzabile la sussistenza delle esigenze cautelari richieste dalla legge per disporre il sequestro preventivo dell’immobile, atteso che le conseguenze che tale misura tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata e che in materia urbanistica l’esistenza di una costruzione abusiva può aggravare il cd. carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del reato. [Nell’occasione la Corte ha specificato come non ogni costruzione abusiva ultimata incida sull’assetto del territorio, e come pertanto la lesione debba essere di volta in volta dimostrata in rapporto alla fattispecie concreta].
Cass. pen. n. 30503/2001
È illegittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo che sia stato già ultimato, esulando in tal aso la configurabilità delle esigenze cautelari previste dall’art. 321 c.p.p. La libera disponibilità del manufatto non può, infatti, protrarre o aggravare le conseguenze del commesso reato o agevolare la commissione di altri reati, considerando, a quest’ultimo proposito, che l’indebita fruizione dell’immobile ad uso abitativo non è più sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie e che, d’altra parte, la realizzazione di un manufatto abusivo, per un verso, non necessariamente comporta anche un danno concreto per l’assetto urbanitico del territorio [ben potendo risultare che la costruzione è di fatto conforme agli strumenti urbanistici], mentre, per altro verso, ove abbia invece prodotto effettiva lesione del summenzionato assetto, questa permarrebbe anche in caso di sequestro.
In materia edilizia, nel caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo, atteso che la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all’art. 20 legge n. 47 del 1985 o agevolare la commissione di altri reati, e posto che una eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all’esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente e non dalla sua libera disponibilità.
Cass. pen. n. 29797/2001
Oggetto del sequestro preventivo [art. 321 c.p.p.] può essere qualsiasi bene — a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato — purché esso sia indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ne consegue che è legittimo il sequestro di un’intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l’azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali.
Cass. pen. n. 26785/2001
Il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. assolve non solo alla funzione di bloccare i reati in itinere, stroncandone la condotta, ma anche a quella di evitare che coloro i quali abbiano violato la legge penale possano continuare a trarre vantaggi dall’illecito posto in essere, come si verifica allorquando quest’ultimo, ancorché consumato con l’esaurimento della condotta tipica, continui a produrre conseguenze dannose ed antisociali. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo, nonostante che lo stesso fosse stato non solo ultimato, ma anche concretamente destinato ad uso abitativo].
Cass. pen. n. 5801/2000
Il sequestro preventivo di somme di danaro che si assumano provento del reato per cui si procede può essere disposto solo a condizione che trattasi di somme di cui sia ancora riconoscibile la relazione immediata con il detto reato, rimanendo invece esclusa una tale possibilità quando le stesse somme si siano ormai confuse con il restante patrimonio del soggetto. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in un procedimento per falso e truffa a carico di taluni soggetti cui si addebitava di aver fraudolentemente maggiorato i canoni di locazione di taluni immobili locati ad amministrazioni pubbliche, ha cassato senza rinvio l’ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro preventivo delle maggiori somme che si assumevano percepite dagli indagati, rispetto a quelle cui esse avrebbero avuto diritto].
Cass. pen. n. 735/2000
La esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o in genere siano perfezionati gli elementi costitutivi, e ciò perché vi sono conseguenze dello stesso reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter. Ciò in quanto le conseguenze che il sequestro preventivo tende ad evitare sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata. [Fattispecie nella quale è stato ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già terminata avendo la Corte osservato che le conseguenze che la misura cautelare è destinata ad evitare devono identificarsi, in materia urbanistica, nell’ordinato assetto e sviluppo del territorio e nel corretto uso e governo di esso conforme alla normativa urbanistica, e nei reati paesaggistici nella salvaguardia dell’ambiente naturale e nella conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali].
Cass. pen. n. 89/2000
Ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile nel quale è stato commesso un reato deve esistere una relazione specifica e stabile tra l’immobile stesso e l’illecito che testimoni l’esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l’attività criminosa, sicché il bene stesso deve trovarsi in necessaria correlazione con la commissione del reato, mentre non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito. [Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il sequestro di un immobile in cui sia stato praticato il gioco di azzardo è legittimo allorché l’immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato all’esercizio del gioco e dotato di un’organizzazione degli ambienti finalizzata all’attività illecita].
Cass. pen. n. 631/2000
Ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa. [Nella specie, nell’ambito di un procedimento per il reato di sottrazione di minore degli anni quattordici a carico di uno dei coniugi, era stato sottoposto a sequestro preventivo il passaporto dello stesso minore, grazie al quale l’agente aveva potuto portare quest’ultimo all’estero: la Corte ha ritenuto corretto l’operato del giudice “de libertate”, in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., che aveva dissequestrato il passaporto, sottolineando che il documento non poteva ritenersi “cosa pertinente al reato” di cui all’art. 574 c.p., giacché il delitto di sottrazione di minore può commettersi anche senza espatriare e comunque il coniuge indagato e il minore, per effetto dell’abolizione dei controlli di frontiera, avrebbero potuto varcare i confini senza mostrare il documento].
Cass. pen. n. 191/2000
Poiché la motivazione richiesta dall’art. 321 c.p.p. diretta a consentire all’interessato e la giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimità, allorché nell’ambito dello stesso procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione per relationem a uno di quelli precedenti, giacché lo scopo della norma è raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall’interessato.
Cass. pen. n. 4026/2000
Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l’inquadrabilità del fatto nello schema dell’illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l’attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l’ordinamento appresta. [Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip, di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell’ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l’induzione fraudolenta in errore delle «competenti autorità giudiziarie», che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell’illecito penale l’induzione in inganno il giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta «truffa processuale», atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d’altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall’art. 374 c.p.].
Cass. pen. n. 106/2000
In tema di procedimento per bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo di quote di società intestate agli indagati, quando vi sia motivo di ritenere che esse possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela, senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate, sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, ovvero sui rischi di commissione di nuovi reati, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.
Cass. pen. n. 5472/1999
In tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in quanto: 1] l’inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori di divesa essenza, sì che la legge ben può assicurarne una tutela differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2] più specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l’imposizione della misura stessa; 3] per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. Ne consegue che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. [Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l’elemento subiettivo del reato — che emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente — può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato].
Cass. pen. n. 4016/1999
Il sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, disposto al fine di inibire il protrarsi della ipotizzata attività criminosa ed impedire che questa possa portare a conseguenze ulteriori, essendo diretto a sospendere il procedimento stesso, si risolve in una indebita invasione della sfera di attività della pubblica amministrazione. [Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti concernenti la procedura del programma integrato di intervento relativo ad un comune].
Il sequestro preventivo non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacché tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale. Alla realizzazione di tale finalità sono infatti predisposti istituti di natura diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo perseguito [arresto, fermo, ecc.]. [Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al fine di paralizzarne l’iter e impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze].
Cass. pen. n. 5215/1999
Poiché l’esigenza cautelare prevista dalla legge per l’adozione del sequestro preventivo va ravvisata nel pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, essa è ipotizzabile anche con riferimento ai reati per i quali sia cessata la condotta dell’agente o per i quali risultino comunque perfezionati gli elementi costitutivi. [Fattispecie relativa a costruzione abusivamente realizzata, in violazione degli artt. 55 e 1161 c.n. nella “fascia di rispetto” del demanio marittimo].
Cass. pen. n. 4042/1999
Lo strumento della revoca della misure cautelari, in quanto diretto a consentire la valutazione della sussistenza ex ante e della persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure, non giustifica, in relazione alla sua funzione, alcun limite alla verifica dell’attualità delle stesse, anche con riferimento ai soli fatti preesistenti all’adozione della cautela, dei quali può essere effettuato nuovo e diverso apprezzamento. Ne deriva che, nel caso di istanza dell’interessato, è imposto al giudice il dovere di esaminare qualsiasi elemento e questione attinente alla legittimità del mantenimento della misura, con l’unica preclusione derivante dalla circostanza che il controllo delle condizioni di applicabilità sia stato già in concreto effettuato: la precedente decisione, infatti, anche se priva dell’effetto del giudicato, non può che produrre nei confronti delle parti interessate un’efficacia analoga a quella prevista dall’art. 666, comma 2, c.p.p. [secondo cui è inammissibile la proposta di incidente di esecuzione consistente nella mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi], che pone un principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per cui è dettato e preclusivo, allo stato degli atti, di una nuova pronuncia giurisdizionale in ordine alle questioni trattate. [Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale che, pronunciandosi in sede di appello sul rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare reale, aveva ritenuto precluso l’esame delle questioni che avrebbero potuto essere sollevate con l’impugnazione del decreto applicativo della misura].
Cass. pen. n. 741/1999
Gli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi non rientrano tra i presupposti di applicabilità del sequestro preventivo [art. 321 c.p.] per il quale è sufficiente la presenza del fumus boni juris ovvero l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Ne consegue che il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell’accusa ed alla probabilità di condanna dell’indagato.
Cass. pen. n. 2667/1999
In tema di sequestro preventivo a norma dell’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall’art. 2 D.L. 20 giugno 1994, n. 399, a prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca non adottata nel procedimento di cognizione, è comunque da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra un misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal «giudice competente a pronunciarsi nel merito» [art. 321 c.p.p.], e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al quarto comma, le generali previsioni dell’art. 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l’esistenza di un procedimento «in corso». Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l’accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare; tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è [tra gli altri] proprio un fumus di responsabilità.
Cass. pen. n. 2672/1999
In tema di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. [Fattispecie relativa a sequestro preventivo emesso con riferimento a titoli di credito, facenti parte di compendio ereditario ed oggetto di infruttuosa esecuzione di sequestro giudiziario in sede civile. La cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso dell’indagato, che chiedeva l’annullamento del provvedimento cautelare reale, sostenendo che a suo carico non sussistevano elementi di accusa in ordine ai contestati reati di cui agli artt. 388 comma 3 e 627 c.p.].
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