14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 556 del 5 marzo 1996
Testo massima n. 1
La disciplina del cosiddetto condono edilizio non incide immediatamente né ai fini della restituzione dell’immobile abusivo sequestrato né per impedire l’emissione di un provvedimento di sequestro, e ciò sia perché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti affinché possa operare la causa estintiva [ legittimazione, entità dei volumi, natura dell’abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico ], sia soprattutto perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l’attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze [ dal momento che il portare avanti la costruzione è certamente un’attività in astratto illecita, pur se sanabile ] e sia infine perché per il verificarsi dell’estinzione del reato è necessaria la sua formale dichiarazione.
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Testo massima n. 2
Nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono queste ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale.
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