12 Mag Art. 480 — Verbale di udienza
1. L’ausiliario [ 126 ] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati :
- a] il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza [ 111 1];
- b] i nomi e i cognomi dei giudici;
- c] il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento[ 431 ].
- a] il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza [ 111 1];
- b] i nomi e i cognomi dei giudici;
- c] il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 38240/2002
Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento [nella specie, in ordine all’erronea indicazione della data di rinvio dell’udienza], il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell’atto a norma dell’art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l’esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.
Cass. pen. n. 556/1996
Nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono queste ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale.
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