Art. 480 – Codice di procedura penale – Verbale di udienza
1. L'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza [111];
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento [431].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 19511/2010
Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge. (Rigetta in parte, Ass.App. Napoli, 19 giugno 2008).
Cass. pen. n. 2503/2007
Sono affetti da nullità relativa, i sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità, ove verificatasi nell'ambito di un dibattimento che si articola in più udienze, è da ritenere sanata per accettazione degli effetti dell'atto, "ex" art. 183, lett. a) cod. proc. pen., ove la relativa eccezione non venga formulata, all'udienza successiva. (Rigetta, App. Napoli, 25 Novembre 2005).
Cass. pen. n. 5455/2005
L'omessa menzione nel verbale d'udienza della presenza di uno dei due difensori dell'imputato costituisce un mera irregolarità, non produttiva di vizi per detto verbale e, comunque, per la sentenza conclusiva del giudizio.
Cass. pen. n. 38240/2002
Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento (nella specie, in ordine all'erronea indicazione della data di rinvio dell'udienza), il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell'atto a norma dell'art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l'esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell'ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l'accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.
Cass. pen. n. 556/1996
Nel contrasto tra intestazione della sentenza e risultanze verbali del dibattimento, sono queste ultime a dover prevalere, in considerazione del valore probatorio del verbale.