14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38240 del 15 novembre 2002
Testo massima n. 1
Qualora venga lamentata la falsità di un verbale di dibattimento [ nella specie, in ordine all’erronea indicazione della data di rinvio dell’udienza ], il giudice non può né disattendere il contenuto della denuncia sul rilievo della valenza documentale dell’atto a norma dell’art. 2700 c.c., né sospendere il procedimento, stante l’esclusione di una pregiudiziale penale, ma deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso, senza che la sua decisione faccia stato in altro processo e perciò possa pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso.
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