14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20168 del 30 maggio 2005
Testo massima n. 1
Il disposto di cui all’art. 114 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, secondo cui, «nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia » trova applicazione anche nel caso di sequestro preventivo eseguito d’iniziativa, in caso di urgenza, dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma terzo bis, c.p.p., nonostante che tale norma non faccia parte di quelle richiamate dal citato art. 356, atteso che tale mancanza è presumibilmente dovuta al solo fatto che il sequestro preventivo era originariamente previsto come atto del giudice, e solo successivamente è stata introdotta, con il D.L.vo n. 12 del 1991, la possibilità che ad esso procedesse, eccezionalmente, la polizia giudiziaria.
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