14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30503 del 6 agosto 2001
Testo massima n. 1
È illegittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo che sia stato già ultimato, esulando in tal aso la configurabilità delle esigenze cautelari previste dall’art. 321 c.p.p. La libera disponibilità del manufatto non può, infatti, protrarre o aggravare le conseguenze del commesso reato o agevolare la commissione di altri reati, considerando, a quest’ultimo proposito, che l’indebita fruizione dell’immobile ad uso abitativo non è più sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie e che, d’altra parte, la realizzazione di un manufatto abusivo, per un verso, non necessariamente comporta anche un danno concreto per l’assetto urbanitico del territorio [ ben potendo risultare che la costruzione è di fatto conforme agli strumenti urbanistici ], mentre, per altro verso, ove abbia invece prodotto effettiva lesione del summenzionato assetto, questa permarrebbe anche in caso di sequestro.
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Testo massima n. 2
In materia edilizia, nel caso di immobile abusivamente costruito e che risulti ultimato è da escludere che ricorrano le esigenze cautelari legittimanti il sequestro preventivo, atteso che la libera disponibilità del manufatto non può protrarre o aggravare le conseguenze del reato di cui all’art. 20 legge n. 47 del 1985 o agevolare la commissione di altri reati, e posto che una eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all’esistenza stessa del manufatto costruito abusivamente e non dalla sua libera disponibilità.
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