14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 89 del 5 aprile 2000
Testo massima n. 1
Ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile nel quale è stato commesso un reato deve esistere una relazione specifica e stabile tra l’immobile stesso e l’illecito che testimoni l’esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l’attività criminosa, sicché il bene stesso deve trovarsi in necessaria correlazione con la commissione del reato, mentre non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il sequestro di un immobile in cui sia stato praticato il gioco di azzardo è legittimo allorché l’immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato all’esercizio del gioco e dotato di un’organizzazione degli ambienti finalizzata all’attività illecita ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]